Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28801 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15760-2011 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati MANNIAS ITALA, PECORELLA GAETANO, per delega in atti;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
– intimati –
avverso la decisione n. 187/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 2/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse dell’avvocato P.F., avverso un provvedimento che è indicato, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, come “decisione del Consiglio Nazionale Forense del 23/9/2010 RG 103/09”.
L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensive in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono state depositate nè la copia autentica del provvedimento impugnato nè la procura, che non è presente in calce o a margine del ricorso. Non è stato quindi osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 2, che impone tali adempimenti a pena di improcedibilità e che è applicabile anche nei giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, come in genere le disposizioni comuni della procedura civile, in mancanza di diversa previsione delle norme dettate per tali giudizi dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 47 (v., per tutte, Cass. s.u. 7 ottobre 2010 n. 20773).
Nel ricorso, inoltre, della procura manca anche l’indicazione, che è richiesta come condizione di ammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 5.
Nel concorso di tali due cause, entrambe impeditive dell’esame delle censure rivolte alla decisione impugnata, la prima ha carattere prioritario e prevale sull’altra (v., tra le altre, Cass. 29 aprile 2011 n. 9567).
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011