Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28800 del 30/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28800 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 1947-2013 proposto da:
DE MUSSO SALVATORE DMSSVT52D20F284A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105, presso lo
studio dell’avvocato GALLINI ALESSANDRA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SOLIMINI NICOLA FABRIZIO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ATM – ACCIAIERIE E TUBIFICIO MERIDIONALI SPA, in
persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CAMERINO 15, presso lo
studio dell’avvocato VICINANZA ALESSANDRA, rappresentata e
difesa dall’avvocato BIA RAFFAELE giusta procura speciale a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 30/12/2013

- controricorrente avverso l’ordinanza n. 28955/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 5/12/2011, depositata il 27/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

è presente il P.G. in persona delDott. GIANFRANCO SERVELLO.

Ric. 2013 n. 01947 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” De Musso Salvatore chiede la revocazione per errore di fatto ex art.

Civile — Lavoro di questa Corte con la quale era stato rigettato il ricorso
per revocazione della sentenza di questa Corte n. 18389/2009 depositata il
19.8.2009.
Vale precisare che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 7.5.2007,
aveva: dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato dalla ATM Acciaierie e Tubificio Meridionali s.p.a al De Musso ordinandone la
reintegra nel posto di lavoro con condanna dell’azienda ai danni nella
misura della retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra;
rigettato la ulteriore domanda di risarcimento avanzata dal dipendente per
la illegittima collocazione in CIG e per la perdita delle proprie prospettive
di carriera.
Per la cassazione di tale decisione avevano proposto ricorso principale la
ATM e ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale il De Musso.
Con la menzionata sentenza n. 18389/2009 erano stati dichiarati
inammissibili il ricorso principale e quello incidentale condizionato mentre
era stato rigettato il ricorso incidentale avendo la Corte rilevato: a) quanto
alla collocazione in CIGS, che nel ricorso mancavano riscontri che il
lavoratore fosse stato sospeso per comportamento illegittimo del datore;
b) quanto al danno derivato dal licenziamento, di cui il De Musso
chiedeva il risarcimento in aggiunta a quanto previsto dall’art. 18 della
legge n. 330 del 1970, che il lavoratore non aveva dedotto alcuna
circostanza idonea a concretizzare il pregiudizio ” per cui,

I

395 n. 4 c.p.c. della ordinanza n. 28955/11 emessa dalla Sesta Sezione

indipendentemente da ogni questione su asserite deficienze istruttorie, la
mancanza di allegazione in ordine al lamentato danno rende(va) la censura
proposta priva di fondamento” .
Avverso tale decisione proponeva ricorso per revocazione il De Musso
sostenendo che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di fatto, ex

rigettato la domanda di risarcimento avendo ritenuto insufficienti le prove
(mentre la mancanza di allegazioni in merito al danno non era stata
eccepita dalla ATM); che nel ricorso incidentale era stato sostenuto come
in appello non erano state considerate una serie di circostanze ed era
mancata una decisione, anche solo in via di presunzione, circa la non
correttezza del comportamento tenuto dal datore di lavoro che aveva
causato sia il danno per sospensione e permanenza in CIGS, sia la lesione
delle sue ulteriori prospettive di carriera.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza di cui viene
chiesta la revocazione deducendosi che a fronte delle specifiche censure
formulate con i due motivi di ricorso l’impugnata ordinanza aveva
erroneamente affermato: che la revocazione era diretta a contestare la
lettura che della sentenza impugnata aveva fatto il Collegio di legittimità
ed a censurare la statuizione in diritto dallo stesso adottata; che il
ricorrente aveva inteso denunciare una erronea interpretazione dei motivi
proposti nel ricorso incidentale. In particolare, si evidenzia che l’ordinanza
era stata viziata da errori di percezione o sviste materiali risultanti dagli atti
interni del giudizio di revocazione e relativi: alla inesistenza nel precedente
ricorso per revocazione di critiche alla interpretazione dei motivi proposti
nel ricorso incidentale; alla inesistenza nella sentenza della Corte di appello
della affermazione che sarebbe stata necessaria la deduzione ( prima
ancora che la prova) di comportamenti illegittimi della ATM s.p.a. e danni
ulteriori; al fatto che la Corte di appello non aveva considerato la

2

art. 395, n.4 c.p.c. non avvedendosi: che il giudice di merito aveva

inattuazione del programma di ristrutturazione aziendale , e non aveva di
conseguenza disposto il risarcimento dei danni da essa derivanti, ai sensi
della legge n. 300 del 1970 , art. 18 co.4°; alla inesistenza nella sentenza
della Corte di Cassazione n. 18329/2009 di giudizi sul piano logicogiuridico e statuizioni in diritto relativamente ai fatti oggetto degli errori

deduzioni pertinenti al comportamento illegittimo della ATM s.p.a.,
mancato esame da parte della Corte di appello di detto comportamento,
inesistenza nella sentenza della Corte di appello della indicazione della
mancanza di allegazione in ordine alla domanda risarcitoria). Si
sottolinea: che i fatti su cui sono caduti gli errori non hanno costituito
oggetto di dibattito nel corso dei precedenti giudizi di cassazione e su tali
fatti non vi è stata una pronuncia motivata da parte della Corte; che detti
fatti rivestono il carattere della decisività in quanto hanno determinato al
declaratoria di inammissibilità del precedente ricorso per revocazione ed il
mancato effettivo esame dei motivi in esso svolti.
Orbene, il ricorso, da esaminare in Camera di Consiglio ai sensi dell’art.
391 bis , co. 2° c.p.c. è inammissibile in base al disposto dell’art. 403
c.p.c., comma 1, espressione di un principio generale, volto ad evitare che
la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che
impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere
definitivamente la controversia. (cfr. Cass. S.U. 20 aprile 2004 n. 7584;
Cass. 9 marzo 2006 n. 5055; arg. altresì Cass. 19 marzo 2007 n. 6441; Cass.
n. 18120 del 2010; Cass. n. 1561 de/2013)
Contro la sentenza di revocazione, infatti, sono proponibili solo i mezzi
di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata.
Pertanto, quando è impugnata per revocazione una sentenza o una
ordinanza della Corte di cassazione, l’impugnazione non è ammissibile,

3

lamentati nel ricorso per revocazione ( presenza nel ricorso incidentale di

poiché sulla revocazione pronunciata dalla Cassazione non è ammissibile
una nuova impugnazione.
Si propone, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis co. 4 0 c.p.c..”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

consiglio.
Il De Musso ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale si
ripropongono sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui al
ricorso evidenziando che nella relazione non era stato considerato quanto
esposto nella premessa del ricorso in cui veniva evidenziata che una
interpretazione dell’art. 403 c.p.c. compatibile con il principio del giusto
processo sancito dall’art. 111 Cost co.1° e 6 Cost. nonché dall’art. 6 par. 1°
CEDU non poteva portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
in questione.
Sul punto la relazione va integrata rilevando che proprio l’esigenza di un
giusto processo impone che si giunga ad una statuizione idonea a
concludere definitivamente una lite evitando la duplicazione di rimedi
processuali che si verificherebbe quando è impugnata per revocazione una
sentenza o una ordinanza della Corte di cassazione che ha deciso sul
ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte. In questa ottica
il Collegio non ritiene di ravvisare un contrasto né con l’art. 111 Cost. né
con l’art. 117, primo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, primo
comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 5 agosto 1955, n. 848. Con riferimento all’art. 6, Comma 1° cit.
l’art. 403 c.p.c. nella interpretazione dello stesso elaborata da questa Corte
e di cui alla decisioni sopra richiamate, infatti, introduce un limite che ha
uno scopo legittimo — giungere ad una statuizione che ponga fine alla lite –

4

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

e proporzionato allo scopo in quanto esclude una duplicazione del
medesimo rimedio processuale, esclusione che appare compatibile con il
diritto di accesso al giudice e non svuota il contenuto del diritto soggettivo
che ha già avuto modo di trovare tutela in due gradi di merito, nel giudizio
di legittimità e nel successivo giudizio di revocazione.

esposta precisazione, sono condivisibili e, dunque, il Collegio ritiene il
ricorso inammissibile.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M.
ot;
v\44Q1400 i411
La Corte%t t‘t,i1 ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in curo 100,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il Presidente

Pertanto il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, con la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA