Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28800 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19008/2014 proposto da:

C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di

L.V. & C. S.a.s., già C.E.S.I.M. di L.V. & C.

S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Bufaiotta n. 174,

presso lo studio dell’avvocato Barlettelli Patrizia, rappresentata e

difesa dall’avvocato Scardcino Leonardo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Castellana Grotte, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, presso lo

studio dell’avvocato Del Vecchio Arnaldo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Laforgia Michele, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

20/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 110/2014, – pronunciata in giudizio promosso dalla C.E.S.I.M di L.V. & C. sas nei confronti del Comune di Castellana Grotte, al fine di sentire accertare la risoluzione del contratto di appalto, stipulato nel 1993, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori completamento degli impianti sportivi polivalenti da realizzare in zona P.E.E.P., per colpa esclusiva del convenuto o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta, con condanna del Comune al risarcimento dei danni, – ha, in riforma della decisione di primo grado (che aveva ritenuto improcedibili, D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 43 e 46, le domande), respinto, nel merito, le domande attrici.

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che, successivamente all’affidamento dei lavori alla C.E.S.I.M. ed alla stipula del contratto di appalto, era intervenuta una perizia di variante, al cui esito l’appaltatore aveva manifestato (con una missiva dell’aprile 1997) la volontà di proseguire il rapporto, previo riconoscimento di un equo compenso, D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 13, comma 5, quantificato dall’amministrazione, la quale aveva più volte sollecitato l’impresa alla sottoscrizione dell’atto suppletivo di variante ed alla presa in consegna dei lavori, senza esito, con conseguente legittimità della delibera, adottata nel 1998, della Giunta Comunale di risoluzione del contratto, stante “la situazione di stallo creatasi per il silenzio dell’appaltatore”. Avverso la suddetta sentenza, la C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di L.V. & C. sas (già C.E.S.I.M di L.V. & C. sas) propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Comune di Castellana Grotte (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, sa l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalle gravi inadempienze in cui era incorso il Comune, quali l’omessa consegna dei lavori e l’omessa notifica della variante, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13 e dell’art. 1661 c.c., comma 2, avendo la Corte d’appello omesso di considerare, da un lato, che le lagnanze mosse dall’appaltatrice concernevano, non tanto la liquidazione dell’equo compenso per effetto della perizia di variante, quanto la mancata notifica della variante e la mancata consegna ce lavori, atteso che il contratto di appalto era di fatto ineseguibile, essendo state le aree interessate dallo stesso destinate ad altra struttura già realizzata, e, dall’altro lato, che solo nel dicembre 1996 era stato sottoposto all’appaltatrice un atto di sottomissione, a seguito della perizia di variante, privo di documentazione che contenesse la previsione dell’equo compenso spettante all’impresa.

2. La censura è, in parte, inammissibile, in quanto volta ad introdurre, in questa sede di legittimità, un riesame nel merito delle risultanze istruttorie, in difetto di vizi motivazionali, nei limiti dettati dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, avendo la Corte distrettuale vagliato complessivamente la condotta della pubblica amministrazione, cosicchè il riferimento alle norme civilistiche ed in materia di OO.PP., risulta palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

La Corte d’appello ha accertato, invero, che, dall’esame della documentazione, risultava che venne sottoposto all’impresa un atto di sottomissione contemplante anche un equo compenso, richiesto dall’appaltatrice (la quale non aveva quindi contestato in radice l’ineseguibilità dell’opera, chiedendo lo scioglimento dal rapporto contrattale), ma che questa non rispose ai diversi solleciti, determinando, a distanza di anni dalla stipula del contratto, una situazione di stallo, legittimante il committente alla risoluzione del rapporto.

La censura è comunque, nella restante parte, infondata.

Questa Corte (Cass. 21484/2004; Cass. 4780/2012; Cass. 22112/2015) ha precisato da tempo, anche con riguardo ala ritardata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, che “negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisce obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (nè con domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., nè a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.), nè di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’art. 10 del capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicchè il riconoscimento all’appaltatore un diritto al risarcimento può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante”. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, “a contrario”, il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La decisione impugnata è pertanto conforme a tali principi di diritto. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore del Comune controricorrente, in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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