Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28800 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9882-2018 proposto da:

G.M. DI G.B. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO 35, presso lo studio dell’avvocato ENZO PARINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO RONDELLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO SCETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UMBERTO BALLABIO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.n.c. G.M. di G.B. & C. ha presentato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare della s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione, per credito da forniture. Il giudice delegato ha escluso il credito dallo stato passivo, “in quanto avendo la società fallita un controcredito certo liquido ed esigibile… a titolo di corrispettivo come previsto dal contratto sottoscritto tra le parti per la vendita, tra l’altro, di un impianto – portato in compensazione ex art. 1243 c.c.”.

La s.n.c. G.M. ha formulato opposizione L. Fall. ex art. 98, avanti al Tribunale di Monza, contestando in particolare l’effettiva sussistenza del credito portato in compensazione dal Fallimento.

Il Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione con decreto depositato in data 13 febbraio 2018, provvedimento del giudice delegato.

2.- Ha osservato il giudice come il “credito opposto in compensazione rispetti i requisiti di compensabilità richiesti dall’art. 1243 c.c.”. “Con il contratto concluso tra le parti è stata trasferita da (OMISSIS) s.p.a. a G.M. la piena proprietà dell’apparecchio industriale”; “il venditore ha regolarmente adempiuto alla propria obbligazione consegnando il bene compravenduto”; “le modalità concordate per il pagamento del prezzo, del tutto legittime, presupponevano una prosecuzione dei rapporti commerciali tra le parti nel tempo, che però è venuta meno per le difficoltà economiche incontrate dal venditore”; tale circostanza “non può costituire causa di estinzione dell’obbligazione del prezzo”, “nè è necessaria una specifica norma del contratto che preveda il saldo del prezzo quale rimedio all’assenza di forniture, costituendo tale conseguenza la mera applicazione dei principi generali in materia di contratto di compravendita”.

“L’eccezione di risoluzione” – ha concluso il Tribunale – “è stata formulata dall’opponente solo dopo l’intervenuto fallimento di (OMISSIS) s.p.a. ed è pertanto, in quanto tale, inammissibile”.

3.- Avverso tale decreto propone ricorso la società in bonis, affidandosi a due motivi di cassazione, illustrati da memoria.

Resiste il Fallimento, con controricorso.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di una norma di diritto e, in particolare, dell’art. 1243 c.c.”.

Ad avviso del ricorrente, nonostante la società poi fallita “si sia resa inadempiente rispetto al contratto sottoscritto, dal momento che non ha chiesto gli ordinativi previsti… tali da coprire il prezzo del macchinario e ha interrotto il rapporto commerciale”, per “la ricostruzione effettuata dal giudicante la condotta della fallita risulterebbe esemplare”: “correttamente sospeso la richiesta di fornitura alla ricorrente, pur essendosi impegnata per un triennio”, “ora il Fallimento avrebbe diritto al saldo del prezzo del macchinario”.

“In realtà” – prosegue il ricorrente – “nel contratto non era prevista alcuna clausola in forza della quale, in caso di interruzione della richiesta di forniture, G.M. avrebbe dovuto pagare il saldo del prezzo residuo”.

D’altro canto – incalza il motivo -, affinchè possa operare la compensazione ex art. 1243 c.c., che il Fallimento ha invocato, occorre che il controcredito sia certo, liquido ed esigibile. Il che nella specie non è: “non è nè certo nè esigibile vista l’invocata risoluzione del contratto provata documentalmente dall’odierna ricorrente, nè liquido in quanto contestato nel suo ammontare”.

5.- Il motivo è inammissibile.

In proposito, è da rilevare che lo stesso non viene a confrontarsi, prima di ogni altra cosa, con la ratio decidendi del decreto impugnato. Che, come già sopra si è riferito, si poggia in specie sul fatto (accertato dal giudice e in sè non contestato dal ricorrente) che l’eccezione di risoluzione della compravendita è stata sollevata dalla G.M. solo dopo l’apertura del fallimento della (OMISSIS), sì da risultare inopponibile allo stesso.

Posta questa situazione – di perdurante permanenza del contratto e del relativo rapporto esecutivo -, non può essere oggettivamente dubbio che l’acquirente G.M., diventato proprietario del macchinario, rimanga gravato dell’obbligo di pagarne il prezzo.

Così “cristallizzatasi” ai fini fallimentari la situazione di persistenza contrattuale, manca, d’altro canto, una qualche ragione oggettiva che possa sorreggere l’assunto di un’attuale inesigibilità del credito al pagamento del relativo credito, come intesa a riguardare un determinato, e limitato, periodo di tempo (posto l’intervenuto fallimento, non essendo in ogni caso ipotizzabile, tra l’altro, una “prosecuzione dei rapporti commerciali tra le parti nel tempo”).

6.- Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: “rigetto da parte del Tribunale di Monza delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente”.

Il riferimento va, nel concreto ad “alcuni capitoli di prova” che il giudice non ha ammesso perchè ritenuti “ininfluenti ai fini del decidere, avendo ad oggetto circostanze già oggetto di prova documentale”.

Ad avviso del ricorrente, “risulta all’evidenza la carenza di motivazione del rigetto delle reiterate richieste di ammissione delle istanze istruttorie”.

7.- Il motivo è inammissibile.

In proposito, va rilevato, da un lato, che la mancata ammissione di date prove, che siano state richieste, non integra gli estremi del “fatto storico” preso in considerazione dalla norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″. Dall’altro (e con specifico riguardo al vizio di motivazione carente o apparente, pure nella sostanza ventilato dal ricorrente), che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso impone che il corpo dello stesso inglobi il tenore completo ed esatto dei capitoli testimoniali di cui si intende discutere (cfr., ad esempio, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405).

8.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA