Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2880 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2880 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 3489-2011 proposto da:
PRINCIPI TIZIANO PRNTZN71C14H282X, D’AMBROGIO
MONICA DMBMNC73M53H501T, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEGLI SCALIGERI 40, presso lo studio dell’avvocato
PRINCIPI AUGUSTO, che li rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CONDOMINIO DEI NOVE;

– intimato avverso la sentenza n. 1009/2010 del GIUDICE DI PACE di RIETI
del 12/07/2010, depositata il 09/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

Data pubblicazione: 10/02/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 03489 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Rieti con sentenza del 9 agosto 2010
dichiarava che Principi Tiziano e D’Ambrogio Monica sono “titolari
del dritto al distacco dal riscaldamento comune all’impianto

C. Verani n.25/29 int. 8 alle condizioni previste dall’art. 6 del
regolamento condominiale.
Il ricorso riferisce che gli odierni ricorrenti avevano richiesto
al Condominio l’autorizzazione al distacco dall’impianto centrale
di riscaldamento e che avevano impugnato davanti al giudice di
pace di Rieti la delibera assembleare del 5 novembre 2009 con la
quale era stata negata l’autorizzazione.
Il giudice adito con sentenza 9 agosto 2011 ha accolto
parzialmente la domanda.
I due condòmini hanno proposto ricorso per cassazione, notificato
il 28 gennaio 2011, svolgendo cinque motivi, dolendosi tra l’altro
del mancato esonero dal pagamento delle spese di consumo.
Il Condominio è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
L’adunanza camerale è stata ripetutamente fissata e rinviata per
difetti di notifica dell’avviso di fissazione di udienza.
Pervenuta finalmente notizia della esatta individuazione del
domicilio eletto dell’avv. Principi, in via degli Scaligeri 40, la

n. -0 D’Ascola rei

2)I

3

individuale per l’appartamento di loro proprietà sito in Rieti via

notificazione veniva effettuata ritualmente ex art. 140 c.p.c. in
data 14 luglio 2013.
Parte ricorrente non ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.

d.lgs n. 40 del 2006 ha reso appellabili davanti al tribunale
tutte le sentenze rese dal giudice di pace, abolendo la
possibilità, prevista dal regime anteriore, del ricorso immediato
per cassazione.
Unica differenza che residua è tra sentenze pienamente appellabili
e sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’, le
quali sono appellabili solo nei limiti di cui all’art. 339, comma
terzo, cod. proc. civ..(cfr Cass 9432/12; 5287/12).
Pertanto nella specie – nella quale peraltro non è più sindacabile
la competenza del primo giudice, non risultando sollevata a suo
tempo eccezione di incompetenza – i ricorrenti dovevano proporre
impugnazione.
Il Collegio condivide pienamente la relazione redatta dal
consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in
mancanza di attività difensiva dell’intimato condominio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
n. -0 D’Ascola rel

#

La relazione preliminare ha rilevato che: “la riforma di cui al

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
sesta 2” sezione civile il 23 ottobre 2013

Il Presi

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