Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2880 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18448/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA, depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di Z.O. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia affermando che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile all’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, svolgendo la propria attività “senza dipendenti, senza collaboratori e senza capitali di terzi”.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce che la sentenza impugnata è censurabile per non aver rilevato che vi era una istanza di definizione agevolata e che il condono determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (v. tra le altre, da ultimo, Cass. n. 15808 del 2008).

Considerato peraltro che dalla sentenza impugnata risulta solo che i giudici di primo grado avevano ritenuto che l’adesione al condono non può comportare la rinuncia a chiedere il rimborso dell’Irap, ma non risulta espressamente che nella specie vi fu tale istanza, nè tantomeno risultano i termini, l’ampiezza e l’esito della stessa, nè, infine, risulta che la sentenza di primo grado fu impugnata per la decisione assunta in ordine al suddetto condono, il ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso il testo di eventuali atti e documenti dai quali tali circostanze emergevano e in ogni caso avrebbe dovuto, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, trattandosi di atti e documenti sui quali il motivo è fondato, depositare i medesimi unitamente al ricorso e nello stesso termine, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga) , se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che l’agente di commercio deve essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c., e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale, è manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU di questa Corte, le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SSUU n. 12108 del 2009).

Il terzo motivo, col quale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello contraddittoriamente ritenuto rilevante ai fini dell’assoggettamento ad Irap la asserita assenza di organizzazione pur con riguardo ad attività professionale di agente di commercio, risulta inammissibile, posto che non è configurabile vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla motivazione in diritto della sentenza.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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