Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2880 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2880 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORD INANZA
sul ricorso 22241-2015 proposto da:

NIDA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO CARBONARO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1366/33/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe,
rigettava l’appello proposto dalla Nida srl avverso la cartella di
pagamento relativa a dazi doganali per l’anno 2009, ritenendo
rituale la notifica dell’atto di contestazione di violazione di
norme tributarie ad essa propedeutica.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
L’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.149 c.p.c.
La CTR non avrebbe considerato che la mancata sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata consegnata
direttamente al legale rappresentante inficiava la ritualità della
notifica.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.140 c.p.c.
La CTR avrebbe omesso di considerare che la notifica dell’atto
diretto alla società direttamente nel domicilio del legale
rappresentante era illegittima, in assenza del rispetto della
sequenza prevista dall’art.145 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, introducendo una
questione non esposta nel corso del giudizio di merito, tanto
non risultando dal ricorso per cassazione nè dalla sentenza
Ric. 2015 n. 22241 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

GIOVANNI CONTI.

impugnata, nella quale è stato affrontato unicamente il tema
dell’avvenuta notifica nei confronti della società dell’atto di
contestazione del 16.4.2010. D’altra parte, la censura è priva
del requisito dell’autosufficienza, non riproducendo gli elementi
documentali sui quali la stessa si fonderebbe, nè indicando se e

merito.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA