Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2880 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20635-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati IDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1209/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, ha dichiarato intempestiva l’impugnazione della sentenza del tribunale di Agrigento da parte dell’INPS nel giudizio pendente nei confronti di V.R. avente ad oggetto il diritto all’incremento della pensione erogata in regime internazionale, essendo stata la sentenza di primo grado notificata il 30.10.2015 e il ricorso proposto il 28.01.2016, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo; V.R. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’INPS contesta “Nullità della sentenza per violazione degli art. 170,285,325 e 326 c.p.c. “;

il ricorrente invoca l’applicazione del cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., deducendo che la notifica della sentenza di primo grado compiuta dalla controparte all’indirizzo della sede Inps di Agrigento era rivolta al difensore costituito, ma non al domicilio eletto dallo stesso, e, pertanto, non ne assicurava la tempestiva conoscenza;

richiama le decisioni Cass. n. 15969/2017 e n. 14054/2016 a sostegno della propria tesi per cui la notifica compiuta presso la sede dell’INPS, senza indicazione del procuratore domiciliatario e non a mani nei confronti dello stesso, non è idonea a far decorrere il cd. termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., essendo rivolta nei confronti di una organizzazione complessa e di un ente di grandi dimensioni;

il motivo merita accoglimento;

occorre innanzitutto richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che qualora col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, e, segnatamente, come nel caso di specie, per violazione delle norme processuali in tema di termini d’impugnazione per la proposizione dell’appello, il Giudice di legittimità non è tenuto a limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte ha specificamente indicato ed allegato (si vedano fra tutte Sez. Un. 8077 del 2012; Cass. n. 896 del 2014);

in ossequio a tale principio, va rilevato che l’esame del ricorso introduttivo richiesto dalla ricorrente a questa Corte è pienamente legittimo, attesa la corretta formulazione del motivo di ricorso con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

quanto al rispetto del principio di specificità del ricorso, la cui violazione comporterebbe eventualmente un limite all’esplicazione da parte di questa Corte del potere di procedere direttamente all’esame e alla valutazione del “fatto processuale”, il Collegio ritiene che il ricorso per cassazione della ricorrente sia sufficientemente esaustivo nell’indicare l’oggetto della pretesa, consistente nell’asserita violazione delle norme sui corretti termini di proposizione dell’appello, e sia corredato dalle allegazioni necessarie alla formulazione del vaglio di legittimità richiesto a questa Corte;

la ricorrente ha testualmente e integralmente riportato nel ricorso introduttivo del giudizio per cassazione le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda oggetto del giudizio di prime cure operando altresì il richiamo testuale alla copia notificata della sentenza di primo grado, allegata sub 3 al ricorso introduttivo, e della memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, allegata sub 4 al medesimo ricorso, con ciò soddisfacendo il requisito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamata;

nel caso in esame, la sentenza d’appello ha asserito che “Emerge dagli atti che la sentenza del Tribunale di Agrigento, pubblicata in data 2/10/2015, è stata notificata in data 30/10/2015 al procuratore costituito dell’Inps, avv. Viviana Carlisi a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c….”, là dove, dal ricorso introduttivo dell’odierno ricorrente si evince, ammissibilmente, che la notifica su cui la Corte di merito ha deciso il rigetto del ricorso per tardività, era stata indirizzata a un domicilio diverso da quello eletto dal difensore costituito in primo grado, e corrispondente all’indirizzo della sede dell’INPS di Agrigento;

nel caso di specie trova applicazione, quindi, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in caso di Enti di grandi dimensioni qual è l’INPS, rappresentati e difesi in giudizio da avvocato appartenente all’organo interno presso la cui sede sia stato anche eletto domicilio, la notifica ivi compiuta, senza indicazione del procuratore domiciliatario, è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, tttrattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la notifica in un luogo diverso da quello indicato e non effettuata a mani del procuratore, non assicura che la sentenza giunga tempestivamente a conoscenza del rappresentante processuale della parte” (per tutte cfr. Cass. n. 14054 del 2016);

nel caso in esame è stato indicato il procuratore ma la notifica non è stata fatta presso il domicilio eletto, bensì presso la sede dell’Inps;

l’applicazione del principio di diritto richiamato fa si che nel caso in esame il gravame, depositato dall’INPS il 28 gennaio 2016 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento depositata il 2 ottobre 2015 deve considerarsi tempestivo perchè proposto ampiamente nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile alla fattispecie;

in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la sentenza rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

si dà atto che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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