Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 288 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14302-2011 proposto da:

M.E. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato RICCARDO SGOBBO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.I.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE NAPOLI S.P.A. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2791/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2010 R.G.N. 2785/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 26 maggio 2010, la Corte d’appello di Napoli condannava A.S.I.A. Napoli s.p.a., in parziale accoglimento del suo appello, al pagamento, in favore del dipendente M.E., delle differenze tra la retribuzione minima corrispostagli dalla precedente datrice Manutencoop fino al 14 marzo 2002 e quella invece ricevuta dall’appellante, da liquidare in separato giudizio, oltre accessori di legge. Così essa riformava la sentenza di primo grado, che aveva invece riconosciuto al lavoratore, secondo la sua richiesta, l’inquadramento nel 5^ livello retributivo del CCNL Federambiente del 31 ottobre 1995.

In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie e all’esame comparativo delle declaratorie del 4^ livello, riconosciuto al lavoratore e del 5^, da lui richiesto, la Corte territoriale riteneva la corretta qualificazione delle sue mansioni (di caposquadra addetto all’organizzazione e al controllo del lavoro di alcuni operai nella raccolta dei rifiuti urbani della città di Napoli, con autonomia limitata dalle istruzioni e direttive generali dell’azienda, non necessariamente dettagliate) nel livello inferiore, in quanto privo delle caratteristiche di “adeguata discrezionalità ed autonomia operativa”, caratterizzanti il 5^ livello.

Essa peraltro gli riconosceva il diritto al mantenimento del trattamento retributivo percepito presso la precedente datrice Manutencoop, già appaltatrice del servizio poi acquisito da A.S.I.A. Napoli s.p.a., sulla base dell’accordo sindacale 8 febbraio 2000, interpretato in tale senso e non anche in quello, rivendicato dal lavoratore, di conservazione dell’inquadramento (di 5^ livello) già attribuitogli da Manutencoop.

Con atto notificato il 25 maggio 2011, M.E. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c., in riferimento agli artt. 1362 – 1370 c.c. e dell’art. 10 CCNL Federambiente e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per erronea esclusione del proprio inquadramento al 5^ livello, anzichè al 4, in mancanza di valorizzazione del discreto potere decisionale goduto, integrante l’adeguata discrezionalità caratterizzante il superiore livello richiesto, accanto all’autonomia operativa presente anche nel 4.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1370 c.c. in riferimento all’art. 2103 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 13, artt. 4 e 13 CCNL Fise – Ausitra e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per mancata attribuzione del 5^ livello richiesto, sulla base della corretta interpretazione dell’accordo sindacale dell’8 febbraio 2000.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c., in riferimento agli artt. 1362 – 1370 c.c. e dell’art. 10 CCNL Federambiente e vizio di motivazione, per erronea esclusione dell’inquadramento del lavoratore al 5, anzichè al 4 livello, in mancanza di valorizzazione del discreto potere decisionale goduto, integrante l’adeguata discrezionalità caratterizzante il livello superiore, è inammissibile.

Lungi dall’integrare una corretta denuncia delle norme di diritto e collettive asseritamente violate, in difetto dei requisiti loro propri (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984), il mezzo consiste in una tendenziale richiesta di un riesame del merito. E ciò anche attraverso la contestata valutazione delle prove, neppure trascritte integralmente, con la conseguente violazione del principio di autosufficienza, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 1 ottobre 2014, n. 20679; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362).

Come noto, poi, il riesame del merito è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), in quanto non equiparabile al sindacato di logicità del giudizio di fatto la revisione del ragionamento decisorio, solo deferibile nell’odierna sede: posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, con la conseguenza dell’assoluta estraneità all’ambito del vizio di motivazione di ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. 28 marzo 2012, n. 5024).

Peraltro, la Corte territoriale ha accertato in fatto la corrispondenza dell’attività del lavoratore al 4^ livello, pure dandosi carico delle peculiari caratteristiche professionali anche del 5 livello, in riferimento alla “adeguata discrezionalità ed autonomia operativa”, così assolvendo all’operazione “trifasica” di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonchè di raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda: Cass. 26 marzo 2014, n. 7123; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).

E tale accertamento in fatto, fondato su adeguata motivazione (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 8 della sentenza), è insindacabile in sede di legittimità, non potendo la parte contrapporre a quello del giudice di merito un diverso apprezzamento, frutto di una inammissibile ricostruzione interpretativa propria, intesa a sollecitare une revisione del giudizio di merito (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728; Cass. 28 luglio 2005, n. 15798).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1370 c.c., in riferimento all’art. 2103 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 13, artt. 4 e 13 CCNL Fise – Ausitra e vizio di motivazione, per mancata attribuzione del 5^ livello richiesto, sulla base di corretta interpretazione dell’accordo sindacale dell’8 febbraio 2000, è parimenti inammissibile.

Il difetto di specifica indicazione della sede di produzione, nè di trascrizione dell’accordo sindacale, sul quale il lavoratore ha rivendicato il superiore inquadramento, viola il principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione, appunto a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Ma il ricorrente ha pure contestato il risultato interpretativo in sè cui è pervenuta la Corte territoriale: che, come noto, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Il controllo della Corte di cassazione afferisce, infatti, solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta: sicchè, è inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.E. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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