Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28799 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28799 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 19665-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico m
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MAZZIERI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio dell’avvocato
FANTACCHIOTTI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BOLDRINI FRANCO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 275/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 2.3.2012, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per la controricorrente l’Avvocato Franco Boldrini che si riporta

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 19665 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Ancona, con sentenza non definitiva del

limitatamente alle statuizioni circa la declaratoria di nullità della clausola di
apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra Poste Italiane
e Mazzieri Gabriella nel periodo 16.11.1999 — 29.2.2000, l’accertamento
della intercorrenza tra le dette parti di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e la condanna della società a riammettere in servizio
la lavoratrice. Con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del
giudizio che si concludeva con sentenza definitiva del 15.2.2012 con la
quale Poste Italiane veniva condannata al pagamento in favore della
Mazzieri della indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32 , comma 5 0 L.
n. 183/2010, nella misura di due mensilità e mezzo dell’ultima
retribuzione globale di fatto oltre accessori legali e rivalutazione monetaria
dal contratto di lavoro al saldo.
Il termine era stato apposto “per esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in
corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi,
di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.
La Corte territoriale – ritenuta non ricorrente una ipotesi risoluzione del
contratto per mutuo consenso – rilevava che il contratto predetto era stato
stipulato dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della
contrattazione che autorizzava le ipotesi “ulteriori” di legittima
apposizione del termine ai contratti di lavoro con la società Poste Italiane
(e cioè dopo il 30/4/1998). Inoltre, applicato lo ius superveniens di cui
I

12.10.2011, confermava la decisione del Tribunale di Ancona

all’art. 32 L. n. 283/2010, determinava nella indicata misura la indennità
prevista dalla legge avuto riguardo ai parametri fissati dall’art. 8 della L. n.
604/1966 ed al fatto che la Mazzieri aveva rinunciato espressamente al
ripristino del rapporto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.

La Mazzieri resiste con controricorso.
Con il primo motivo del ricorso viene dedotta violazione degli artt.
1372, co. 1° 2° c.c. nonchè vizio di motivazione ( art. 360, co. 1 n. 3 e 5
c.p.c.), avendo il giudice rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del
rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza tener conto che il
comportamento inerte delle parti evidenziava il disinteresse al suo
ripristino.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini
del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al
contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi
una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia
accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione
dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle
parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune
volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni
rapporto lavorativo” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n.
20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché più di recente, Cass. 18-11-2010
n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera
inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è
di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto
per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n.

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affidato a tre motivi.

5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione,
“l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà
chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni
rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 22010 n. 2279).

c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo
prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria
valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad
integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine
alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice
trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di
operatività del rapporto.
Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello non solo ha rilevato che la
società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al mero
decorso del tempo, ma ha aggiunto che la pregressa reiterazione dei
contratti a termine e la esistenza di un graduatoria cui la società attingeva
per la conclusione di ulteriori contratti a termine — nuovamente autorizzati
dall’Accordo Collettivo del gennaio 2001 — era tale da creare nella
lavoratrice la ragionevole attesa di una nuova chiamata.
Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, risulta
aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure della società
ricorrente che, in sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione
di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata, del lavoratore, della
riscossione senza riserve, da parte dello stesso, delle indennità di fine
rapporto.
Va, altresì rilevato che del tutto irrilevante è la allegazione che il
disinteresse della Mazzieri alla riattivazione del rapporto di lavoro con
Poste sarebbe rappresentato dalla rinuncia alla riammissione in servizio

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Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321

trattandosi di una condotta relativa ad un periodo successivo alla
proposizione dell’azione.
Con il secondo motivo la società censura, sotto diversi profili, la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine
apposto al contratto de quo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss.

1987, art. 23 nonché vizio di motivazione.
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Ed infatti la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 87, n. 56, art. 23,
nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230,
art. 1 nonché dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15
marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata
del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a
favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione
di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per
legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale
nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo
del 25.9.97, la giurisprudenza considera corretta l’interpretazione dei
giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo
stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano
convenuto di riconoscere la sussistenza dapprima fino al 31.1.98 e poi (in
base al secondo accordo) fino al 30.4.98 della situazione di fatto integrante
delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far
fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di
personale con contratto tempo determinato solo fino al 30.4.98, di modo
che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine
stipulati successivamente. Le parti collettive, dunque, avevano raggiunto

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c.c. in relazione agli accordi attuativi dell’acc. az. 25-9-97, della L. n. 56 del

un’intesa senza limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi
che tale limite avevano posto, fissandolo prima al 31.1.98 e dopo al
30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine
avrebbe legittimato l’assunzione solo se il contratto fosse scaduto dopo il
30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

perché stipulato dopo oltre due anni dall’ultima proroga, e cioè quando si
era già perfezionato il diritto all’accertamento della nullità. Anche se con
quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli
accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine
effettuate senza la copertura dell’accordo 25.09.97 (ormai scaduto),
comunque sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto
dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti potessero, con
detto strumento, autorizzare ex posi contratti a termine non più legittimi
perché adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per
tutte, Cass. 12.03.04 n. 5141).
L’esistenza delle esigente eccezionali è dunque negozialmente
riconosciuta fino al 30.04.98, di modo che la legittimità dei contratti a
termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto
derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art.
23. Essendo stato il contratto della Mazzieri stipulato per il periodo
16.11.1999- 29.2.2000 i motivi sono infondati.
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli art.
414 e 420 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione
per avere il giudice di merito accolto la domanda di condanna al
risarcimento del danno avanzata dalla lavoratrice pur in assenza di alcuna
prova circa la sussistenza del danno stesso.
Il motivo è del tutto inammissibile perché inconferente rispetto alla
decisione impugnata non tenendo conto che la Corte di merito ha fatto

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La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto irrilevante l’accordo 18.01.01

applicazione del disposto dell’art. 32 L. n. 183/2010 , peraltro,
determinando l’indennizzo nella misura minima di 2,5 mensilità.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione ritenendo, quindi, il
ricorso infondato e da rigettare.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il Presidente

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

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