Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28799 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25925/2019 R.G. proposto da:

F.G. (C.F. (OMISSIS)), F.A.M. (C.F.

(OMISSIS)), F.N. (C.F. (OMISSIS)) F.A. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. ANNA GAROFALO,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. MASSIMILIANO

ZUCCARO in Roma, Via G. Benvenuti, 19;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 1785/2019, depositata il 25 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I contribuenti F.G., F.A.M., F.N. e F.A. hanno impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro relativo a sentenza emessa dal Tribunale di Nola, traslativa della proprietà ex art. 2932 c.c. sotto condizione del pagamento del prezzo, sul rilievo che trattasi di sentenza costitutiva non provvisoriamente esecutiva.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 25 febbraio 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la sentenza che dispone il trasferimento di un bene in esecuzione di un contratto non concluso è soggetta a imposta proporzionale anche se ancora impugnabile e che, in caso di riforma della sentenza nei gradi successivi di giudizio, l’imposta è soggetta a conguaglio o rimborso D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 37.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, illustrati da memoria; resiste l’Ufficio con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e art. 27, comma 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assoggettata a imposta di registro una sentenza costitutiva ancora sub iudice. Deducono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe fatto erroneamente applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, e che il principio dell’assoggettamento ad imposta di registro al verificarsi degli effetti della sentenza oggetto di liquidazione dell’imposta. Deducono che tale interpretazione si rivelerebbe irragionevole perchè si assoggetterebbe l’immobile due volte, una volta a titolo di IMU e l’altro a titolo di imposta di registro.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di assoggettare a imposta proporzionale la sentenza impugnata benchè non esecutiva. Deducono i ricorrenti che la lettera della norma in oggetto presuppone l’esecutività della sentenza oggetto di liquidazione dell’imposta.

2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2.1 – Questa Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo, è soggetta a imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27902).

2.2 – Si è osservato che “ciò che importa è che su una determinata questione l’autorità giudiziaria si sia pronunciata in maniera definitiva, consumando il proprio potere giurisdizionale sul punto ed emettendo una decisione che potrà eventualmente essere rimossa soltanto a seguito di impugnazione dinanzi al giudice di grado superiore”, sicchè “la riforma totale o parziale (…) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso” con conseguente obbligo di sottoposizione a imposta di registro “a prescindere dal fatto che i provvedimenti giudiziali siano, o meno, definitivi”, trattandosi di “tassazione provvisoria”, che si consolida al momento del giudicato formale (Cass., Sez. V, 13 agosto 2020, n. 17035).

2.3 – Detto orientamento, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, è del tutto consolidato (Cass., Sez. V, 17 marzo 2020, n. 7390; Cass., Sez. V, 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., 17 ottobre 2018, n. 26090; Cass., Sez. VI, 6 giugno 2018, n. 14470, citata dalla pronuncia impugnata; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 29293; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18324; Cass., Sez. VI, 14 settembre 2016, n. 18006; Cass., Sez. V, 3 agosto 2016, n. 16172; Cass., Sez. V, 24 luglio 2014, n. 16868; Cass., Sez. V; 11 aprile 2014, n. 8544; Cass., Sez. V, 16 marzo 2011, n. 6116; Cass., Sez. V, 12 novembre 2007, n. 23468; Cass., Sez. V, 27 marzo 2003, n. 4627); nè il ricorso, nè la memoria offrono adeguati spunti di riflessione al fine di riconsiderare come irragionevole detta questione, posto che oggetto di tassazione è l’atto dell’autorità giudiziaria e non l’immobile oggetto dell’obbligo a contrarre.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA