Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28798 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28798 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORD INANZA
sul ricorso 18745-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
GIANCOLA GIAMMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
PAGANO VINCENZO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 2211/2012 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 3.4.2012, depositata il 6/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

GIANFRANCO SERVELLO.

Ric. 2012 n. 18745 sez. MI – ud. 14-11-2013
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FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10.4.2012 dichiarata la

intercorso tra Poste Italiane e Giancola Gianmaria dal 2.2.2000 al
29.2.2000 ed accertata la intercorrenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato tra le parti condannava la società a
riammettere in servizio il lavoratore ed al pagamento in suo favore di una
indennità , ex art. 32 L. n. 183/2010, onnicomprensiva, commisurata a tre
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori legali e
rivalutazione monetaria.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso,
in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo
e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane “.
La Corte territoriale – ritenuta non ricorrente una ipotesi risoluzione del
contratto per mutuo consenso, contrariamente a quanto affermato dal
primo giudice – rilevava che il contratto predetto era stato stipulato dopo
lo spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione che
autorizzava le ipotesi “ulteriori” di legittima apposizione del termine ai
contratti di lavoro con la società Poste Italiane (e cioè dopo il 30/4/1998).
Inoltre, applicato lo ius superveniens di cui all’art. 32 L. n. 283/2010,
determinava nella indicata misura la indennità prevista dalla legge avuto
riguardo ai parametri fissati dall’art. 8 della L. n. 604/1966.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a quattro motivi.

nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro

Il Giancola resiste con controricorso.
Con i primi due motivi del ricorso viene dedotta violazione degli
artt. 345 e 437 c.p.c. , 1372, co. 1° 2° c.c. nonchè vizio di motivazione (
art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.), avendo il giudice rigettato l’eccezione di
definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei

evidenziava il disinteresse al suo ripristino ed avendo riguardo ad un fatto
— l’esistenza di una missiva inviata a tutti i direttori di filiale da Poste
Italiane in cui si escludeva dal rinnovo dei contratti a tempo determinato
tutti coloro che avevano in atto un contenzioso con la società — introdotto
per la prima volta in appello.
I motivi sono manifestamente infondati.
Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini
del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al
contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi
una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia
accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione
dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle
parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune
volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni
rapporto lavorativo” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n.
20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché più di recente, Cass. 18-11-2010
n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera
inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è
di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto
per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n.
5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione,
“l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà

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contraenti senza tener conto che il comportamento inerte delle parti

chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni
rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 22010 n. 2279).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321
c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo

valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad
integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine
alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice
trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di
operatività del rapporto.
Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che la società non
ha dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al mero decorso del
tempo aggiungendo che il ritardo nell’introdurre il giudizio contro Poste
Italiane era giustificabile anche con la aspettativa di poter ottenere un
rinnovo del contratto ( come , peraltro, comprovato dalla missiva inoltrata
da Poste Italiane a tutti i direttori di filiale con la quale di invitata ad
escludere dal rinnovo dei contratti a termine coloro che avessero in atto
un contenzioso con la società). Sul punto va, altresì, rilevato che tale
ultima circostanza non appare essere stata decisiva nel determinare la
Corte di merito a riformare la sentenza del primo giudice sul punto, ma è
stata addotta unitamente ad altre considerazioni.
Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, risulta
aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure della società
ricorrente, che in sostanza si incentrano genericamente sulla proposizione
di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata, del lavoratore, della
riscossione senza riserve, da parte dello stesso, della indennità di fine
rapporto.

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prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria

Con il terzo ed il quarto motivo la società censura, sotto diversi
profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del
termine apposto al contratto de quo, denunciando violazione degli artt. 87
del CCNL 26.11.1994, 1362 e ss. c.c. in relazione agli accordi attuativi
dell’acc. az. 25-9-97, della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonché vizio di

Anche questi motivi sono manifestamente infondati.
Ed infatti la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 87, n. 56, art. 23,
nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230,
art. 1 nonché dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15
marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata
del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a
favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione
di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per
legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale
nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo
del 25.9.97, la giurisprudenza considera corretta l’interpretazione dei
giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo
stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano
convenuto di riconoscere la sussistenza dapprima fino al 31.1.98 e poi (in
base al secondo accordo) fino al 30.4.98 della situazione di fatto integrante
delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far
fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di
personale con contratto tempo determinato solo fino al 30.4.98, di modo
che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine
stipulati successivamente. Le parti collettive, dunque, avevano raggiunto
un’intesa senza limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi

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motivazione.

che tale limite avevano posto, fissandolo prima al 31.1.98 e dopo al
30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine
avrebbe legittimato l’assunzione solo se il contratto fosse scaduto dopo il
30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).
La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto irrilevante l’accordo 18.01.01

era già perfezionato il diritto all’accertamento della nullità. Anche se con
quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli
accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine
effettuate senza la copertura dell’accordo 25.09.97 (ormai scaduto),
comunque sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto
dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti potessero, con
detto strumento, autorizzare ex posi contratti a termine non più legittimi
perché adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per
tutte, Cass. 12.03.04 n. 5141).
L’esistenza delle esigente eccezionali è dunque negozialmente
riconosciuta fino al 30.04.98, di modo che la legittimità dei contratti a
termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto
derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art.
23. Essendo stato il contratto del Giancola stipulato per il periodo
2.2.2000 . 29.2.2000 i motivi sono infondati.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la
quale si ripropongono sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui
al ricorso evidenziando che non erano state ammesse le istanze istruttorie

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perché stipulato dopo oltre due anni dall’ultima proroga, e cioè quando si

articolate in primo ed in secondo grado intese a provare che il Giancola
avesse lavorato nel lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto
e l’inizio dell’azione giudiziaria. Sul punto la relazione va integrata
rilevando la inammissibilità del motivo ( il secondo) in parte qua non
rivestendo le circostanze sulle quali vertono dette istanze il carattere della

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con la sopra esposta
precisazione ritenendo, quindi, il ricorso infondato e da rigettare.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2.500,00 per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il Presidente

decisività.

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