Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28798 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/11/2017, (ud. 11/07/2017, dep.30/11/2017),  n. 28798

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n.1462 del 2014, depositata il 19 giugno 2015, accoglieva l’appello proposto dal MIUR nei confronti di V.P., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 240 del 2013, e in riforma della gravata sentenza rigettava il ricorso proposto dal lavoratore avverso il licenziamento irrigatogli il 2 febbraio 2007.

2. Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione del licenziamento senza preavviso proposta dal V., assistente amministrativo presso (OMISSIS), nei confronti del MIUR e dell’Ufficio scolastico regionale per la (OMISSIS).

3. Affermava il giudice di primo grado che la procedura disciplinare instaurata a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna era stata riattivata oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla data di ricezione della relativa sentenza, in violazione dell’art. 93, comma 4, del CCNL, Comparto Scuola 2002-2003, nonchè della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4.

Il lavoratore era stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Milano depositata il 17 aprile 2003, divenuta definitiva il 16 maggio 2006.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto d’arte, con nota del 30 maggio 2006 aveva formalmente comunicato la carcerazione e analoga comunicazione era stata inoltrata dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano al Ministero il 6 luglio 2006.

Solamente il 20 novembre successivo, oltre il termine di 90 giorni dalla conoscenza dell’irrevocabilità della condanna, era stato riattivato il procedimento disciplinare, originariamente iniziato nel 2005 e immediatamente sospeso a carico del dipendente.

4. La Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale affermando che occorreva la conoscenza della sentenza integrale e non già del semplice dispositivo e che, poichè il V. era stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., e non già per uno dei delitti contro la P.A., trovava applicazione il termine di 180 giorni di cui all’art. 93, comma 3, del CCNL, e non quello di 90 giorni di cui al combinato disposto dell’art. 93, comma 4, CCNL, L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4 e art. 3,comma 1, e dunque, la riattivazione era stata tempestiva.

Pertanto doveva escludersi che l’Amministrazione fosse incorsa in decadenza.

La Corte d’Appello, quindi, confermava la proporzionalità tra sanzione disciplinare e fatti contestati, risultando ineccepibile la valutazione del competente Ufficio scolastico regionale di estrema gravità dei fatti contestati, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro contrattuale, risultando le condotte ascritte inconciliabili con l’esercizio di un impiego istituzionale, tanto più da svolgere all’interno della scuola.

Il giudice di secondo grado rilevava che il V. era stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, e la gravità del fatto e i precedenti penali, concernenti armi, avevano escluso la concessione delle attenuanti generiche.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre V.P., prospettando due motivi di ricorso.

6. L’Amministrazione si è costituita con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione ed erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, nonchè dell’art. 93 del CCNL Comparto Scuola 2002-2005, e della circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del MIUR recante “Linee di indirizzo generale sui procedimenti e sulle sanzioni disciplinari nel comparto scuola”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

1.1. Assume il ricorrente che il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare è perentorio e lo stesso decorre dalla conoscenza della irrevocabilità della sentenza e non dalla trasmissione all’Amministrazione del testo integrale della stessa.

Il termine, nella specie, era di 90 giorni e non di 180 giorni, dovendo trovare applicazione la L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4.

In tal senso anche la previsione dell’art. 93 del CCNL citato.

Ricorda il lavoratore che la L. n. 165 del 2001, art. 55-ter, comma 4, prevede, a pena di decadenza, nel caso di processo penale concluso con sentenza irrevocabile di condanna, la riattivazione del procedimento disciplinare nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione, e che la circolare n. 72 del 2006 aveva stabilito che le Amministrazioni dovessero seguire l’evolversi dei procedimenti penali per la pronta riattivazione di quelli disciplinari.

Nella specie, la sentenza di condanna diveniva definitiva il 16 maggio 2006. Il 30 maggio 2006 il dirigente scolastico comunicava all’Ufficio scolastico regionale la carcerazione del V. per la esecutorietà di sentenza penale di condanna. Con nota del 6 luglio 2006, la Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano trasmetteva al Ministero copia dell’ordine di esecuzione della carcerazione.

Solo il 20 novembre 2006, veniva riattivato, ormai tardivamente, il procedimento disciplinare.

2. Il primo motivo non è fondato e va rigettato, dovendosi, tuttavia, correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in ragione dei principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 12358 del 2017, nei sensi di seguito esposti, perchè il dispositivo è conforme a diritto.

2.1. Nel regime precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivo all’entrata in vigore della L. 27 marzo 2001, n. 97, la regolamentazione di fonte legale dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale è rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 3, art. 40, comma 1, art. 55, art. 72, comma 1, lett. f), e commi 3 e 5.

Il termine previsto dall’art. 93 del CCNL Comparto Scuola per la ripresa del procedimento disciplinare precedentemente sospeso non è perentorio ma ordinatorio e la sua osservanza deve essere valutata come corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall’accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento.

Il termine previsto dall’art. 93 del CCNL Scuola per la riattivazione del procedimento disciplinare precedentemente sospeso decorre da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

2.2. Ed infatti, ratione temporis, atteso che il procedimento disciplinare in questione interveniva nel 2005 e il licenziamento veniva irrogato il 2 febbraio 2007, dopo la riattivazione nel 2006, la fattispecie è regolata dalla disciplina anteriore al D.Lgs. n. 150 del 2009 e successiva alla L. n. 97 del 2001.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alla novella del 2009, fatta eccezione per i pubblici dipendenti indicati nell’art. 3, commi 1, 1 bis, 1 ter e 2, ha riservato alla contrattazione collettiva “le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 2, comma 3 e art. 40, comma 1) e, pur non incidendo sulla materia relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ha riordinato la materia disciplinare con l’art. 55.

Tale disposizione, affermata la applicabilità anche all’impiego pubblico contrattualizzato della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 1, 5, ed 8, e del principio della previa tempestiva contestazione degli addebiti, ha demandato alla contrattazione collettiva la individuazione degli illeciti disciplinari, delle relative sanzioni, facendo salve le disposizioni contenute nell’art. 21 e art. 53, comma 1 e la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’art. 54.

Con norma di chiusura il legislatore con l’art. 72, comma 1, lett. f), ha previsto l’abrogazione, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, tra le altre, delle disposizioni contenute nella L. 29 marzo 1983, n. 93, art. 2, n. 7 e art. 22 le quali riservavano alla sola fonte legale la disciplina della responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, precisando al comma 3 che “A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto” e disponendo al comma 5 che “A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 (relativi alla costituzione dei collegi arbitrali di disciplina dell’amministrazione).

2.3. Lo spazio ampio di intervento della contrattazione collettiva nella materia disciplinare relativa al personale pubblico “privatizzato” è stato però nuovamente inciso in maniera significativa, in termini di consistente restrizione, dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (entrato in vigore il 15.11.2009) recante “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che come si è detto non trova applicazione, ratione temporis, nella fattispecie in esame.

2.4. Il CCNL Comparto Scuola 2002-2003 ha previsto all’art. 93, commi 3 e 4: “3. Fatte salve le ipotesi di cui alla L. n. 97 del 2001, art. 5, commi 2 e 4, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione”.

“4. Per i casi previsti alla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione”.

2.5. Alla luce della ricostruzione normativa sopra svolta ritiene il Collegio che la fattispecie è disciplinata dall’art. 93 del CCNL Comparto Scuola, sopra richiamato, che al comma 3, applicabile alla fattispecie in esame in ragione del reato per cui interveniva la sentenza di condanna, prevede per la riattivazione del procedimento disciplinare il termine di 180 giorni, che come si è detto non ha carattere perentorio.

Nell’assetto contrattuale, infatti, non è rintracciabile alcuna norma che gli attribuisca effetti decadenziali.

Al riguardo va osservato che successivamente alla pronuncia n. 5527/2004, rimasta isolata, si è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui in tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di un espressa previsione normativa o contrattuale che prevedeva tali effetti perchè la natura contrattuale dei termini porta a valutare la loro osservanza come corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall’accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento (Cass. 9767/2011, 5806/2010, 5637/2009, 20654/2007).

2.6. La sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nella parte in cui ritiene, sia pure per escludere la decadenza, il carattere perentorio del termine di 180 giorni previsto dal CCNL per la riattivazione del procedimento disciplinare.

2.7. In ragione di quanto esposto, atteso il carattere non perentorio del termine per la riattivazione, viene meno la rilevanza del profilo di censura relativo alla sufficienza della conoscenza della irrevocabilità della sentenza quale dies a quo di decorrenza dello stesso, tenuto conto, altresì, che il procedimento disciplinare veniva riattivato il 20 novembre 2006 e quindi entro il termine di 180 giorni anche dalla comunicazione della carcerazione.

3. Con il secondo motivo di appello è prospettata violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dei criteri di proporzionalità tra la sanzione disciplinare ed i fatti contestati. Violazione del dovere di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Violazione dell’art. 95 del CCNL Comparto Scuola vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 360, n. 3 n. 5, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che i fatti di reato oggetto di accertamento penale non riguardavano l’attività lavorativa del V., il cui curriculum professionale era ineccepibile. Richiamava, quindi, il principio di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e i criteri di cui all’art. 95 del CCNL che si riferiscono alla posizione lavorativa rivestita e ai correlati obblighi.

3.1. Il motivo non è fondato.

3.2. Occorre premettere che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass., n. 2830 del 2016).

3.3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche con riferimento alle ipotesi di illeciti disciplinari tipizzati dal legislatore, deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (ex plurimis, Cass. 209 del 2017, n. 10842 del 2016, n. 1315 del 2016).

3.4. Va, poi, ribadito il principio secondo cui l’operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 1351 del 2016, n. 12069 del 2015), mentre l’accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi a questa Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici.

L’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle citate non sfugge, infatti, alla verifica in sede di legittimità, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall’ordinamento (ex multis, Cass. n. 2692 del 2015, n. 25608 del 2014).

3.5. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussumibile nella nozione di giusta causa la condanna definitiva intervenuta per delitto di particolare gravità, che aveva incrinato irrimediabilmente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui la valutazione del comportamento disciplinarmente rilevante deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass., n. 22486 del 2016, n. 1977 del 2016).

Nè la censura di violazione dell’art. 95 del CCNL è formulata in modo specifico con riguardo alle ipotesi ivi previste, considerato che una condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario (Cass., n. 16258 del 2015).

4. Entrambi i motivi di ricorso sono poi inammissibili nella parte in cui è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la censura formulata non corrisponde in alcun modo al modello risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (la sentenza è stata pubblicata il 19 giugno 2015) nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014.

Essa si risolve, infatti, in una generica critica al risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di appello, al quale oppone una diversa soluzione, ritenuta preferibile.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del MIUR come in dispositivo, in ragione della ridotta difesa dell’Amministrazione che si è costituita con memoria ed ha partecipato all’udienza pubblica.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso e per il controricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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