Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28798 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25666/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.F.M. (C.F. (OMISSIS)), titolare dell’impresa

omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. SAPIENZA GIUSEPPE,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 707/05/2019, depositata il

febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente S.F.M., esercente attività di farmacia, ha impugnato – all’esito della notificazione di un PVC, in esito al quale veniva rilevata la tardiva registrazione e contabilizzazione delle somme incassate da una ASL – un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, con cui veniva contestato il tardivo versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche, nonchè l’omesso versamento dell’IVA nell’anno di imposta, oltre accessori e con applicazione delle sanzioni.

La CTP di Catania ha accolto il ricorso quanto alle sanzioni e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 14 febbraio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il contribuente, controricorso ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorrente deduce difetto di motivazione per non essere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello quanto alla inapplicabilità della sanzione irrogata a termini del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, avendo il giudice di appello acriticamente aderito alla sentenza di primo grado.

1.2 – Con il secondo motivo (indicato anch’esso come n. 1) si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1, 4, 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello in punto sanzioni. Deduce il ricorrente che il ritardato versamento dell’IVA comporti l’applicazione della suddetta sanzione.

2 – Il primo motivo è fondato, così rigettandosi le deduzioni di parte controricorrente, ribadite in memoria.

2.1 – Da una costante giurisprudenza di questa Corte emerge che, stante la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). Ne consegue che la fattispecie della motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui non possa considerarsi assolto l’obbligo di motivazione imposto costituzionalmente al giudice, presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

2.2 – Si afferma, inoltre, che ove vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo e la motivazione non renda conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, la sentenza è nulla (Cass., Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 26074), nella misura in cui non consenta di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (Cass., Sez. II, 12 marzo 2018, n. 5939), con conseguente inidoneità della sentenza a consentire l’individuazione del diritto riconosciuto (Cass., Sez. VI, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2014, n. 15990).

2.3 – Nella specie, il giudice di appello ha reso una motivazione del tutto incomprensibile consentire la ricostruzione dell’iter argomentativo, nonchè manifestamente perplessa e, per di più, in contrasto rispetto al dispositivo.

2.4 – Il giudice di appello ha, difatti, confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello dell’Ufficio, senza spiegarne le ragioni (“non si ravvisano, da quanto emerge dalla documentazione in atti, elementi tali da modificare l’esauriente e condivisibile giudizio già espresso dai primi giudici che, dopo attenta valutazione dei fatti e della normativa di riferimento ed evidenziando la sistematica registrazione e contabilizzazione dei corrispettivi in periodi successivi all’incasso pur con l’agevolazione concessa alle farmacie (…) hanno rigettato le eccezioni del ricorrente e ritenuto fondati i rilevi dell’Ufficio ritenendo legittima la ripresa a tassazione operata posto che i corrispettivi incassati nell’anno e non registrati sono da considerare omessi (…) L’operato dell’Ufficio deve, pertanto, ritenersi legittimo considerato che per il principio dell’autonomia di ogni anno d’imposta, la parte ricorrente ha, di fatto volutamente dichiarato e versato nell’anno un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta in base ai corrispettivi trattati”).

2.5 – Manca, inoltre, l’indicazione dell’oggetto (in fatto e in diritto) delle censure dell’Ufficio appellante alla sentenza impugnata ma, soprattutto, manca, ulteriormente, del tutto l’indicazione degli elementi, di fatto e di diritto, sulla base dei quali il giudice di appello ha deciso di confermare la sentenza di primo grado, quanto alla non debenza delle sanzioni (e di quali sanzioni).

2.6 – Infine, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata, ove dà atto della “sistematica registrazione e contabilizzazione dei corrispettivi in periodi successivi all’incasso pur con l’agevolazione concessa alle farmacie” e, pertanto, nella parte in cui giunge al rigetto delle eccezioni del “ricorrente”, è del tutto eccentrica rispetto al contenuto dell’impugnazione, che non riguarda il tributo ma la debenza delle sanzioni, dove l’appellante è l’Ufficio e non il contribuente. L’assenza di impugnazione in appello di parte contribuente rende incomprensibile rispetto al dispositivo adottato (rigetto dell’appello dell’Ufficio relativamente alle sanzioni) l’affermazione del giudice di appello, laddove afferma che “L’operato dell’Ufficio deve, pertanto, ritenersi legittimo considerato che per il principio dell’autonomia di ogni anno d’imposta, la parte ricorrente ha, di fatto volutamente dichiarato e versato nell’anno un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta in base ai corrispettivi trattati”, così lasciando la CTR contraddittoriamente intravvedere che la ritardata registrazione delle fatture giovi (in senso opposto a quanto indicato nel dispositivo) alla tesi dell’Ufficio appellante.

3 – In accoglimento del primo motivo, previo assorbimento del secondo, deve essere dichiarata la nullità della sentenza, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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