Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28798 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3547-2018 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

LUIGI MARIA SANGUINETI, CLAUDIO PELLEGRINI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, C.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2504/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., resa all’udienza 17/11/2017, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.P. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) snc avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, declaratoria di inefficacia L. Fall. ex art. 64, dell’atto col quale B.P., dichiarata fallita personalmente, unitamente al coniuge C.G., aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un immobile ad uso abitazione di sua proprietà esclusiva, ritenendo che l’atto era stato compiuto nel periodo sospetto, che detta costituzione in fondo patrimoniale configurava atto a titolo gratuito ed erano pertanto inconferenti le difese della fallita in relazione alla propria condotta in ordine alla società ed alla gestione della stessa.

Secondo la Corte d’appello, il gravame non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, non sussistendo cause di esclusione L. Fall. ex art. 64, ed erano irrilevanti le argomentazioni afferenti l’insussistenza dell’animus nocendi in danno ai creditori.

Ricorre B.P. con unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione della L. fall., art. 46, comma 1, n. 3 e artt. 170,126 e 2740 c.c.; ribadisce che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento L. Fall. ex art. 46, e termina con la richiesta di quale sia lo scopo della domanda L. Fall. ex art. 64 “se ai sensi della L. fallimentare, art. 46, comma 1, n. 3, i beni confluiti nel fondo costituito per scopi diversi da quelli imprenditoriali non possono essere acquisiti al fallimento.”

Il ricorso è inammissibile.

Come si è visto sopra, il motivo reitera quanto già sostenuto avanti al Tribunale e che il giudice del merito ha argomentatamente respinto, chiarendo che la costituzione di fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di dovere giuridico, ma configura atto a titolo gratuito, suscettibile di revocatoria L. Fall. ex art. 64, salva la prova dell’adempimento di un dovere morale e del proposito del solvens di adempiere unicamente a detto dovere, prova non offerta dalla parte, nè impedisce l’esperibilità dell’azione revocatoria la L. Fall., art. 46, comma 1, n. 3, “in quanto proprio alla luce di quanto disposto da tale norma sorge l’interesse e la legittimazione del curatore alla proposizione dell’azione revocatoria”.

Il motivo, pertanto, deve ritenersi inammissibile, non sostanziandosi nella specifica doglianza rispetto alla decisione impugnata, e con la precisa indicazione delle norme violate, secondo il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, ma limitandosi a riproporre deduzioni ed argomenti già avanzati nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la specifica statuizione resa a riguardo dal giudice del merito.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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