Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28797 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26594/2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DI BARTOLOMEI 23, presso

lo studio dell’avvocato IVELLA Enrico, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENDINELLI PAOLO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M.G. detto C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo

studio dell’avvocato VERTICCHIO Carmine, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PONTE GIOVANNI giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2010 del TRIBUNALE di BERGAMO, SEZIONE

DISTACCATA di CLUSONE, depositata il 27/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, quindi assoggettabile al gravame dell’appello; l’appellabilità delle sentente pronunciate a conclusione dei giudici di opposizione c.d.

pre-esecutiva e stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto;

dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma – destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi – con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1: all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.); si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentente conclusive dei giudici ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentente di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata; tuttavia ogni dubbio possibile è stato superato con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione all’esecuzione preventiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione successane segue che, ove si propenda per la prima delle interpretazioni sopra esposte, la sentenza conclusiva di un giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c., comma 1, è sempre stata e lo è tuttora impugnabile con l’appello; tuttavia, anche se si volesse interpretare la norma dell’art. 616 c.p.c. in riferimento all’art. 615 c.p.c., comma 1, alla stregua della seconda delle tesi su riportate, non potrebbe comunque concludersi per la non impugnabilità della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Clusone, oggetto del presente ricorso: l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con citazione notificata il 16 giugno 2009 e conclusosi con sentenza pubblicata il 16 settembre 2010);

giova aggiungere che il riferimento che i ricorrenti fanno anche alle sentenze conclusive del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (alla pag. 8 del ricorso) è priva di rilevanza, poichè il motivo di opposizione, così come proposto dal S., atteneva al diritto dei creditori F. e M.C. di procedere ad esecuzione forzata – contestandosi da parte dell’opponente l’esistenza di un valido titolo esecutivo: trattasi di doglianza non riferibile alla regolarità formale del titolo esecutivo e/o del precetto ovvero della notificazione dell’uno e/o dell’altro, nè doglianze siffatte risultano dal ricorso e/o dalla sentenza”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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