Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28797 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25549/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.A. (C.F. (OMISSIS)), M.M. (C.F. (OMISSIS)), in

proprio e in qualità di erede di CA.GI.,

CA.PA. (C.F.), CA.VI. (C.F.), in qualità di eredi di

CA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sez. staccata di Latina n. 2459/19/18, depositata il 17 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Come risulta dagli atti, i contribuenti C.A., CA.GI., M.M. hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, relativamente al contratto di compravendita in data 5 febbraio 2013, avente ad oggetto un terreno sito in Comune di Aprilia, con cui veniva riliquidata l’imposta sulla base della rideterminazione del valore del bene immobile in base al criterio sintetico-comparativo di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3.

La CTP di Latina ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 17 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, in forza del fatto che stante la mancata costituzione delle parti contribuenti – l’atto di appello era stato notificato al domicilio delle parti contribuenti appellate e non al domicilio eletto presso il procuratore costituito, come indicato nel ricorso introduttivo.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, art. 22, comma 1 e art. 49, nonchè dell’art. 291 c.p.c., comma 1, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’appello a causa del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di appello è stato notificato presso la residenza anagrafica dei contribuenti e non presso il domicilio eletto. Deduce il ricorrente che la notificazione di un atto giudiziario presso un luogo diverso dal domicilio eletto comporta nullità della notificazione, con onere del giudice adito di ordinare la rinnovazione della notificazione in caso di mancata costituzione dei destinatari della notificazione.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Risulta dalla sentenza impugnata (prima che dal contenuto del presente ricorso) che in primo grado i ricorrenti avevano eletto domicilio presso il difensore domiciliatario e che, diversamente, l’atto di appello è stato notificato presso il domicilio dei contribuenti.

2.2 – Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte, la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, con conseguente onere del giudice dell’impugnazione di disporre ex officio la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio (Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500).

2.3 – Detti principi, ricavabili dalla disciplina processuale di diritto comune, si applicano anche al procedimento tributario, in forza del generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme processuali civili in quanto compatibili (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352), con conseguente nullità e non anche inesistenza della notificazione dell’impugnazione eseguita presso un luogo diverso dal domicilio eletto (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2142; Cass., Sez. VI, 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., Sez. V,17 febbraio 2017, n. 4233).

3 – Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della sentenza per omessa rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo affinchè venga ripristinata la regolarità del contraddittorio, ordinandosi la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello. Al giudice del rinvio incomberà anche la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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