Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28797 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23667/2013 proposto da:

Valtur S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei

commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via di Villa Patrizi n. 13, presso lo studio dell’avvocato

Clarizia Renato, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., già Assicurazioni Generali S.p.a. (nuova

denominazione di Ina Assitalia S.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

B. Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avvocato Russo Claudio, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 11470/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto n. 11470/2013, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla Assicurazioni Generali spa avverso lo stato passivo della Valtur spa in amministrazione straordinaria (in forza di D.M. 18 ottobre 2011 e di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Tribunale di Milano del 21/10/2011), ammettendo in prededuzione il credito vantato da Generali, quale delegataria della polizza in coassicurazione R.C. diversi n. (OMISSIS), a suo tempo stipulata con l’imprenditore in bonis (rapporto sciolto per effetto della comunicazione da parte dei commissari straordinari della procedura concorsuale, con lettera raccomanda spedita il 25/11/2011), nei limiti di Euro 24.865,75, quale frazione della rata di premio relativa al periodo dal 30 ottobre 2011 al 25 novembre 2011, in cui, per effetto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 2, la copertura assicurativa aveva continuato ad operare (risultando sino al 25/11/2011, il rapporto tacitamente rinnovato, successivamente al 30/09/2011, ex art. 3 delle condizioni generali, in difetto di disdetta).

L’opponente aveva invece richiesto l’ammissione al passivo in prededuzione dell’intera prima rata di premio maturata con riferimento al periodo 30/10/2011-30/4/2012, atteso il rinnovo tacito del contratto, ex art. 3 delle condizioni generali, alla data del 30/9/2011, e l’operatività dello scioglimento da parte dei commissari straordinari dal contratto in epoca successiva alla scadenza, il 30/10/2011, della prima rata di premio già maturata.

Avverso il suddetto decreto, la Valtur spa in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Generali Italia spa (che, quale avente causa di Assicurazioni Generali spa, resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale trascurato di considerare che la comunicazione dello scioglimento dal rapporto assicurativo era stata operata dai commissari straordinari a distanza di soli 35 gg dalla pubblicazione della dichiarazione dello stato di insolvenza (in data 18/10/2011), che gli stessi non si erano avvalsi di alcuna copertura assicurativa di Generali, avendo stipulato altra polizza con diversa Compagnia di assicurazione, in data 18/11/2011, con efficacia retroattiva dal 31/10/2011, e che, in ogni caso, l’insorgenza dei credito di Generali doveva farsi risalire ad epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale.

2. La censura è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 8053/2014). Inoltre, i fatti enunciati nel motivo non risultano neppure decisivi (il breve intervallo temporale tra la dichiarazione di apertura dello stato di insolvenza e la comunicazione di scioglimento del contratto di assicurazione, la mancata denuncia, nel periodo di rinnovo tacito, di sinistri, operando comunque la copertura assicurativa, anche dopo l’apertura della procedura concorsuale in questione).

3. Con il secondo motivo, si lamenta la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, avendo il Tribunale, sulla base del principio di continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sostanzialmente vanificato la ratio fondante la facoltà di scioglimento dal contratto attribuita al commissario straordinario.

4. La censura è infondata.

Il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrarlo”. Il D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis, conv. con modifiche in L. n. 166 del 2008, ha così statuito: “La disposizione di cui del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, comma 2, va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, nè comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, commi 1 e 2”.

Stante la continuazione dell’attività di impresa, nelle procedure a

vocazione conservativa dell’impresa (nelle quali rientra l’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), infatti, vige la regola generale della continuazione dei rapporti (ad eccezione di alcuni: i contratti di lavoro subordinato ed il contratto di locazione di immobili), salvo che il curatore non esprima la volontà di sospendere o sciogliersi, e ciò, all’evidenza, in quanto la continuazione dell’attività di impresa potrebbe rivelarsi del tutto inefficace in assenza di relazioni contrattuali per la sopravvivenza dell’azienda. E’ poi espressamente stabilito che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono considerati crediti della massa e vanno soddisfatti in prededuzione (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20). Vige dunque un principio generale di sostanziale “continuità” della realtà operativa, cui risulta strumentale la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, soluzione questa di segno opposto, quindi, rispetto a quella prescelta per il fallimento, dove il vigente L. Fall., art. 72, generalizza, invece, una situazione di sospensione dei rapporti pendenti, in considerazione della cessazione dell’attività di impresa con conseguente inutilità della prosecuzione di rapporti a detta attività funzionali, essendo poi dettata una regolamentazione puntuale di una varietà di figure negoziali mediante svariate discipline concepite ad hoc. Con il suo intervento interpretativo del 2008, il legislatore ha chiarito, inoltre, che la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti in corso non è preclusa neppure nel caso in cui sia stata richiesta l’esecuzione della prestazione dovuta dal contraente in bonis. Questa Corte (Cass. 1195/2018) ha, di recente, chiarito che “nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 2, come interpretato dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 “bis”, conv., con modif., nella L. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione “ope legis” dei contratti in corso in funzione della conservazione dell’impresa ammessa alla procedura, sicchè il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, finchè il commissario non eserciti, formalmente ed inequivocabilmente, la facoltà di sciogliersi dal contratto, sia perchè a ciò appositamente provocato dall’altro contraente mediante l’interpello previsto dell’art. 50, comma 3, sia perchè in tal senso spontaneamente determinatosi a prescindere dalla detta intimazione della controparte”, cosicchè “durante la parentesi di esecuzione “inerziale” del contratto, di cui al citato comma 2, il contraente “in bonis” deve attendere le scelte del commissario – salvo metterlo in mora mediante l’interpello e sempre che prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto – senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa essere interpretata come tacito subentro “per (acta concludentia” del commissario, preclusivo della sua facoltà di scioglimento”.

L’art. 50, comma 2, afferma, in sostanza, la regola base per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, in uno scenario in cui sui contraenti continuano a gravare le obbligazioni originarie. Al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma finchè una simile facoltà non viene esercitata, quest’ultimo continua dunque ad avere esecuzione; solo dopo il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’attuazione del programma, l’altro contraente è abilitato a richiedere per iscritto a commissario di far conoscere le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il rapporto negoziale andrà incontro a scioglimento.

E’ stato dunque previsto che la stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria consegua non al mancato esercizio della facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario, ma alla sua positiva determinazione di subentrare nei rapporti in questione. Ai sensi dell’art. 50, dunque, può parlarsi di “subentro” del commissario in un rapporto negoziale pendente solo dopo che questi abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso, vuoi perchè a ciò appositamente provocato dall’altro contraente mediante il previsto interpello, vuoi perchè spontaneamente determinatosi in questa prospettiva senza necessità di attendere l’intimazione della controparte. Un’indiretta conferma di ciò si ritrova nell’interpretazione autentica operata dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis, con la quale si è inteso precisare che il diritto del commissario a sciogliersi dal rapporto negoziale in corso sussiste, anche dopo l’iniziale sua prosecuzione ope legis, senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa venire interpretata quale subentro per facta concludentia, preclusivo della facoltà di scioglimento. Parallelamente, tuttavia, si è riconosciuto il diritto alla prededuzione per le prestazioni rese dal contraente in bonis a beneficio della gestione commissariale, poichè queste ultime rientrano sicuramente tra quelle eseguite “per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”, cui l’art. 52, riconosce espressamente la prededucibilità; i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza, per contro, vanno pacificamente assoggettati alle regole del concorso.

La più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3193 del 2016) aveva già chiarito che la predetta disciplina dei rapporti pendenti di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza (cfr. Cass. n. 2904 del 2016; Cass. n. 2762 dei 2012). In pratica, questa Corte ha respinto la nozione di “proroga ex lege” dei contratti in corso al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, precisando che la continuazione ope legis dei rapporti pendenti, prevista dall’art. 50, prima della formale e definitiva scelta della gestione commissariale tra subingresso e scioglimento, non ha l’effetto di “congelare” il rapporto negoziale in una sorta di parentesi temporale priva di conseguenze giuridiche, bensì esclusivamente di lasciar fluire l’esecuzione del contratto, pur senza formale subentro della procedura, alle condizioni originarie, ivi compreso l’eventuale termine di scadenza.

Nella sentenza n. 2762/2012, si è chiarito che “la deviazione dalla comune disciplina del rapporto è ravvisabile unicamente nella facoltà del commissario straordinario di sciogliersi discrezionalmente dal contratto anche prima della scadenza o di subentravi con i peculiari effetti di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, mentre nessuna variazione è prevista per quanto attiene alla ordinaria durata contrattuale o legale, così che l’organo della procedura può subentrare o sciogliersi solo in relazione ad un contratto ancora in vita tra le parti”; invero, “ipotizzando una proroga ex lege della durata del contratto fino alla decisione del commissario straordinario, la disposizione de qua non sarebbe comunque funzionale al fine di stabilizzare i contratti di impresa per il tempo necessario al recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali (art. 27), in quanto la peculiare facoltà disciplinata nel citato art. 50, non potrebbe in concreto essere esercitata: l’eventuale dichiarazione di subentro; invero, interverrebbe in un rapporto che, venuto meno il regime di proroga, non potrebbe che estinguersi per essere già scaduto in precedenza il termine della sua naturale durata…”.

Ora, nella specie, l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Valtur è intervenuta il 18/10/2011, con la pubblicazione del D.M. Sviluppo Economico, cui ha fatto seguito la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Tribunale di Milano del 21/10/2011, allorchè il contratto di assicurazione era pendente, stante il rinnovo automatico, per un’ulteriore annualità, in difetto di disdetta comunicata entro il 30/09/2011 (vale a dire trenta gg. prima della scadenza naturale del contratto). Il Tribunale ha correttamente ritenuto di ammettere al passivo l’assicuratore non per l’intera prima rata (dovuta dai 30/10/2011 al 30/4/2012, scattando successivamente la seconda rata semestrale di premio annuale), ma per la frazione della rata di premio relativa al periodo dal 30 ottobre 2011 al 25 novembre 2011, epoca dello scioglimento del contratto comunicato dai commissari straordinari di Valtur: il rapporto si era infatti prorogato automaticamente prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, con piena facoltà del commissario straordinario di sciogliere comunque il rapporto di assicurazione anche prima della scadenza del 30/10/2012, dopo l’iniziale sua prosecuzione ope legis, senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura potesse venire interpretata quale subentro per fatta concludentia, preclusivo della facoltà di scioglimento, con conseguente debenza della rata di premio soltanto fino al 25/11/2011.

5. La ricorrente lamenta inoltre: con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 270 del 2009, art. 20, avendo il Tribunale, con motivazione apodittica e tautologica, affermato che i crediti relativi alle prestazioni successive all’apertura della procedura concorsuale hanno natura prededucibile e non concorsuale, trattandosi di prestazioni nell’interesse della massa dei creditori, senza considerare che il credito di Generali, pur se finalizzato alla continuità aziendale, non era sorto dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza ma prima, stante il tacito rinnovo della polizza contrattuale determinato dalla mancata disdetta contrattuale da parte della Valtur in bonis; con il quarto motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis, in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, comma 1, ed alle disposizione della sezione 4^ Capo 3^ Titolo 2^, L. Fall. e la violazione della L. Fall., art. 82, comma 2, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essendo previsto, della L. Fall., art. 82, comma 2 (disciplina dettata per le sorti del contratto di assicurazione, richiamata dal D.Lgs. n. 270 del 1999), in caso di continuazione del rapporto, la prededuzione del credito dell’assicuratore, nonostante la scadenza della rata di premio prima dell’apertura della procedura concorsuale, laddove il contratto di assicurazione si sciolga non potrebbe darsi luogo al soddisfacimento in prededuzione del credito dell’assicuratore.

6. I suddetti motivi, da trattare unitariamente, in quanto connessi, sono infondati.

Ai crediti sorti in pendenza di amministrazione straordinaria, va riconosciuto il diritto alla prededuzione per le prestazioni rese dal contraente in bonis a beneficio della gestione commissariale, poichè queste ultime rientrano sicuramente tra quelle eseguite “per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”, cui l’art. 52 riconosce espressamente la prededucibilità; i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza, per contro, vanno pacificamente assoggettati alle regole del concorso.

Alla data dell’apertura della procedura concorsuale (18/10/2011), la polizza si era rinnovata e non poteva non definirsi come contratta a fini di continuazione dell’attività di impresa, ma la prima rata di premio è maturata il 30/10/2011 ovvero successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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