Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28797 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19105-2017 proposto da:
ARENA NPL ONE SRL e per essa DOBANK SPA, in persona del Procuratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MAROTTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIERMICHELE DE MATTEIS;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 764/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 05/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO
ROSA MARIA.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 5/5/2017, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto l’appello proposto da Arena NPL One srl con unico socio, e per essa Unicredit Credit Management Bank, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) spa avverso la pronuncia del tribunale della medesima città, reiettiva della domanda di ammissione tardiva per la somma di Euro 8.707.270,17, oltre interessi, e ha condannato l’appellante alle spese, liquidate, in parte motiva, “con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda”, riconoscendo, in dispositivo, la somma di Euro 19.160.000, 00 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ricorre sulla sola statuizione sulle spese, Arena NPL One s.rl., e per essa, doBank spa, denominazione assunta da Unicredit Credit Managemente Bank spa, come da delibera dell’assemblea straordinaria del 30/10/2015, per verbale notaio M.C. di Milano, rep. n. 12539 racc. n. 6528, lamentando l’error in procedendo, stante l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, tale da non rendere individuabile la statuizione resa.
Il Fallimento è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è fondato.
Sussiste il lamentato insanabile contrasto tra la motivazione in punto spese e la liquidazione effettuata in dispositivo, dato che, a fronte dell’argomento spese in motivazione per giustificare la liquidazione ridotta rispetto alla tariffa media, a ragione della “non complessità della vicenda”, la Corte ha indicato il quantum dovuto dall’appellante in Euro 19.160.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, importo superiore nettamente ai compensi massimi, considerato lo scaglione di riferimento, da 8.000.001,00 a 16.000.000,00 ed applicato ratione temporis il D.M. n. 50 del 2014.
E’ di chiara evidenza come nella specie non sia riscontrabile un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale (e vedi la pronuncia Sez. U. 16415/2018, che ha ammesso la correzione dell’errore materiale nel caso di omessa statuizione in dispositivo sulle spese) dato che sussiste una logica inconciliabilità tra il criterio esplicitamente adottato e la quantificazione operata in dispositivo (e a riguardo si richiama la pronuncia 11432/2004).
Va pertanto accolto il ricorso e va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019