Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28796 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ELMAN SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI

FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE UNO SRL (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo

studio dell’avvocato SAVARESE ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAGNOTTA GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26/01/2010, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando sull’appello proposto dalla El.man S.p.A. avverso l’ordinanza-sentenza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 dicembre 2007, nei confronti della immobiliare Uno s.r.l., ha dichiarato la nullità della ordinanza-sentenza di convalida ed, in accoglimento della domanda proposta dalla Immobiliare Uno s.r.L, ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della società conduttrice, che ha condannato al rilascio dell’immobile; ha compensato interamente tra le parti le spese processuali del grado ed ha dichiarato irripetibili quelle del primo grado; si ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sull’art. 366 cod. proc. civ., n. 2, formulata dalla controricorrente per avere la ricorrente indicato nelle conclusioni del ricorso una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata, possa essere superata dall’enunciazione comunque contenuta nell’intestazione del ricorso, per la quale è chiesto l’annullamento “della sentenza pronunziata tra le parti dalla Corte d’Appello di Salerno il 26 gennaio 2010, depositata in cancelleria il 24 maggio 2010, notificata il 14 luglio 2010”;

va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, dal momento che, come rilevato dalla resistente, la Corte d’Appello di Salerno ha fatto applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e la ricorrente non ha offerto elementi per mutare l’orientamento;

al riguardo, è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 3184/06 secondo cui: “In tema di rilascio dell’immobile locato, l’adozione da parte del conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, e tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l’esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti – in particolare il sorgere dell’obbligatorie di risarcimento del danno per il ritardo …

omissis..”; giova aggiungere che vi sono pronunce successive che hanno confermato il principio (Cass. n. 18496/07; n. 1684/10); queste ultime risultano solo parzialmente in contrasto con l’altra su menzionata, ma il contrasto non riguarda la questione oggetto della presente controversia: infatti, esso concerne esclusivamente l’idoneità dell’offerta non formale a liberare il conduttore dall’obbligazione di pagamento dei canoni, che nel caso di specie non risulta essere in contestatone; nel caso di specie, la Corte d’Appello di Salerno ha constatato la mancanza di qualunque seria comunicazione da parte della Elman nei confronti della Immobiliare Uno relativa al rilascio effettivo od alla volontà di provvedere alla consegna delle chiavi; proprio in ragione di ciò, ha ritenuto che non si sarebbe certo potuta ritenere la conduttrice liberata dall’obbligazione di rilasdo, che pertanto ha formato oggetto della condanna;

la ratio decidendi, come appena esposta, rende inammissibile anche il motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione che la ricorrente assume avere riguardato le ragioni del mancato rilancio effettivo dell’immobile, laddove invece la Corte, come detto, ha riscontrato altresì il mancato adempimento del detto onere formale, sicchè il punto evidenziato dalla ricorrente è privo di decisività ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5″.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Peraltro, il Collegio ha riscontrato che non risulta essere stata depositata la copia della sentenza con la relazione di notificazione, che la parte ricorrente ha dichiarato essere avvenuta in data 14 luglio 2010. La violazione del disposto dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 9005/2009, secondo cui “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”, seguita, tra le altre da Cass. ord. n. 11376/2010 e n. 25070/10).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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