Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28796 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25533/2019 R.G. proposto da:

L.G. INTERNATIONAL LAW SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in qualità di trustee di BURCHIELLO

TRUST, rappresentata e difesa dall’Avv. FLORIO CARLO, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. GIANSANTE ROBERTO in Roma,

Via R. Caverni, 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 157/2019, depositata il 4 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente L.G. INTERNATIONAL LAW SRL, in qualità di trustee, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’atto di conferimento in data 20 maggio 2013 di beni immobili nel “Burchiello Trust” (istituito in data 23 aprile 2013), assoggettato a imposta di registro previa indicazione di un valore simbolico dei beni. L’atto di conferimento aveva lo scopo, come risulta dalla sentenza impugnata, di “garantire il perseguimento delle finalità di cui all’atto del trust” (finalità non ulteriormente esplicitate nella sentenza impugnata), conferendo al trustee l’intera proprietà di un immobile e di un resede, nonchè la quota indivisa di porzione di terreno. L’Ufficio ha riscontrato la natura traslativa dell’atto di conferimento dei beni ai fini dell’assoggettamento all’imposta di donazione e successione, applicando l’aliquota prevista per il rapporto di affinità tra disponente e beneficiario finale e, previa riqualificazione del valore dei beni immobili, nonchè applicando le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente con aliquote al 2% e all’1%.

La CTP di Firenze ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza in data 4 febbraio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’assoggettamento dell’atto di conferimento a imposta proporzionale è dato dalla natura del trust che, a termini del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, è assimilabile a un vincolo di destinazione, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni e che non rileva l’arricchimento patrimoniale quale presupposto del prelievo fiscale.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo; l’Ufficio intimato si è costituito ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini dell’applicazione del prelievo fiscale non rileva l’arricchimento patrimoniale, bensì gli effetti segregativi del trust, assimilabili a un vincolo di destinazione. Deduce il ricorrente come l’atto di costituzione di un trust e il successivo atto di conferimenVdi beni non costituirebbero trasferimento di ricchezza in favore del trustee, laddove per l’applicazione dell’imposta di successione e donazione occorrerebbe una attribuzione patrimoniale stabile e non strumentale. Rileva il ricorrente come il trust istituito a termini della L. 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica della Convenzione dell’Ala del 1 luglio 1985 non prevede alcun trasferimento di ricchezza nè quanto all’atto istitutivo, nè quanto all’atto di dotazione patrimoniale, in quanto atto meramente strumentale agli scopi del trust.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Questa Corte ritiene – con orientamento recentemente consolidatosi – che la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47 – diversamente da quanto originariamente sostenuto da questa Corte (Cass., Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 4482; Cass., Sez. VI, 18 marzo 2015, n. 5322; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 3737) – non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (già Cass., Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 25478). Si è osservato che nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, non si riscontra un atto traslativo nè nell’atto istitutivo, nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto atti meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, manifestandosi l’atto traslativo solo al momento della (eventuale) attribuzione finale del bene al beneficiario (Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. VI, 3 marzo 2020, 5766; Cass., Sez. V; 29 maggio 2020, n. 10261; Cass. Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13535; più di recente, in relazione a trust conclusi per qualunque finalità, Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24222; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24220; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2020, n. 24154).

2.2 – Non è, quindi, la mera costituzione del vincolo di destinazione a costituire autonomo presupposto impositivo, sia in quanto occorre un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile, sia in quanto gli effetti segregativi sono strumentali al successivo ed eventuale trasferimento (Cass., Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 975).

2.3 – Il fenomeno giuridico contemplato dal trust non appare diverso dal trasferimento a titolo gratuito dell’immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, trattandosi di mera proprietà fiduciaria e non quiritaria, gravata dall’obbligazione di trasferire il bene al terzo (Cass., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 11401; Cass. Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614)

2.4 – Ne consegue che l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta in caso di eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, posto che solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost., laddove il momento della costituzione dell’atto istitutivo o anche di dotazione patrimoniale costituisce atto fiscalmente neutro in quanto meramente attuativo degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19167).

3 – La CTR, nella parte in cui ha ritenuto che ciò che determina l’imposizione tributaria in oggetto è l’assimilazione del trust ai vincoli di destinazione, non ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendosi l’originario ricorso del contribuente; le spese del doppio grado del giudizio di merito sono integralmente compensate stante l’evoluzione e il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità, come anche le spese del giudizio del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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