Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28796 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15911-2017 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SNC E DEI SOCI D.L.T. E
A.V., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO
ZINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANLIO LUBRANO DI
SCORPANIELLO;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA
GAZZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il
10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO
ROSA MARIA.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con decreto del 10/5/2017, di cui il ricorrente adduce l’avvenuta notificazione il 16/5/2017, il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) snc e dei soci D.L.T. e A.V., proposta da Equitalia Sud spa, ora Equitalia Servizi di riscossione spa, ha ammesso l’opponente al passivo per l’ulteriore somma di Euro 374.494,87, compensando le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione, avuto riguardo alla produzione dell’estratto di ruolo da parte di Equitalia, relativo all’iscrizione del debito a carico della fallita, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, debito avente fondamento nel D.Dirett. detto Ministero 28 luglio 2014, n. 3282, di revoca dei contributi pubblici precedentemente concessi alla fallita e non restituiti; il Giudice del merito ha ritenuto sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’opposizione la produzione dell’estratto di ruolo, non ritenendo necessaria la produzione del decreto direttoriale di revoca del contributo, prodotto dal Ministero interveniente.
Ricorre il Fallimento con cinque motivi (con i primi due, sotto il profilo dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la parte si duole della ritenuta ammissibilità dell’intervento del Ministero; col terzo, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per l’illegittima estensione al credito di natura non tributaria delle regole del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti la sola riscossione delle imposte; col quarto, denuncia vizio motivazionale, stante la mancata produzione del documento comprovante la notifica del decreto di revoca; col quinto, si duole dell’ambiguità del dispositivo, che, ove inteso nel senso dell’ammissione in privilegio, sarebbe errato).
Equitalia ha depositato controricorso.
Il Ministero è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso risulta proposto tardivamente, L. Fall. ex art. 99, u.c., ed è quindi inammissibile.
A fronte della deduzione del Fallimento, dell’avvenuta notifica il 16/5/2017 del decreto del Tribunale, Equitalia ha opposto che la notifica via pec a mezzo della Cancelleria è avvenuta in data antecedente, il 12/5/2017, da cui la tardività dell’impugnazione, proposta con ricorso notificato a mezzo pec il 14/6/2017, producendo a riguardo la stampa del file, da cui risulta eseguita la comunicazione alla parte in tale data.
Ora, pur non essendo detta stampa accompagnata da attestazione della Cancelleria, deve concludersi nella specie nel senso di ritenere non provata dal Fallimento la tempestività dell’impugnazione, dato che la Procedura, che a fronte della propria allegazione e vista l’eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente, avrebbe dovuto provare la proposizione tempestiva dell’impugnazione, nulla ha controdedotto nè prodotto nel termine ex art. 380 bis c.p.c..
E sulla valenza della comunicazione a mezzo pec disposta dalla Cancelleria, si richiama, tra le tante, l’ordinanza 30532/2018, che ha affermato che a seguito delle modifiche al processo civile apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il Fallimento ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019