Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28795 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28795 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8652-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA
PROVINCIA DI CASERTA, LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.
DIAZ” DI CASERTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

ZERBINI ETTORE;
– intimato –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 6087/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’11/10/2011, depositata 11 31/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO

che si riporta alla relazione.

Ric. 2012 n. 08652 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 6087 del 2011,

statale, nei confronti del MIUR nonché del Centro Servizi Amministrativi
Provinciali di Caserta e del Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta e
riconosceva il diritto del lavoratore al computo dell’indennità integrativa
speciale nella retribuzione corrisposta per le ore eccedenti le 18 ore
settimanali, con condanna delle amministrazioni resistenti alla rifusione
delle spese processuali. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono
il MIUR, il Centro Servizi Amministrativi Provinciali di Caserta ed il Liceo
Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta prospettando un motivo di
ricorso.
E’ rimasto solo intimato Zerbini Ettore.
Con l’unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 70, comma 1 e 3, c.c.n.l. comparto scuola del 4
agosto 1995.
Ad avviso delle amministrazioni ricorrenti per le ore di insegnamento
prestate su cattedre con orario eccedente le 18 ore settimanali si applicano
le disposizioni di cui all’art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 417 del 1974, da
interpretarsi alla luce di quanto statuito dall’art. 70, comma 1, del c.c.n.l.
comparto Scuola del 4 agosto 1995. Il richiamo operato al suddetto d.P.R.
deve, dunque, intendersi limitato al mero criterio di calcolo e non alla
determinazione della base di tale calcolo.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in varie decisioni ( per tutte
vedi: Cass. n. 1717 del 25/01/2011) che << In tema di compenso per I accoglieva l'appello proposto da Zerbini Ettore, docente di ruolo di scuola lavoro straordinario del personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, l'art. 70, primo comma, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 (che richiama l'art. 88, quarto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 limitatamente al mero criterio di calcolo) va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti di cui all'art. 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell'indennità integrativa speciale. Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 36, in quanto la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470 del 2002), né si pone in contrasto con l'art 4, primo comma, della Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30), secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto lo straordinario legale e non quello contrattuale.» Nello stesso senso ha deciso la sentenza n. 23930 del 2010 con cui si è osservato:<< Conviene prendere le mosse, ai fini dell'interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all'art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, e per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attivita' aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto 2 l'orario d'obbligo è determinato con riferimento al solo stipendio tabellare retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato". E' utile altresi' sottolineare che in base all'art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianita' e dell'indennita' di funzione) e dall'indennita' integrativa speciale - e del trattamento accessorio - il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all'art. 70. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell'art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: "fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita' della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, e' compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12". In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell'art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 e' limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza. Tanto e' confermato dall'ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove e' disposto che: "Ogni ora eccedente effettivamente 3 della Scuola si compone del trattamento fondamentale - costituito dallo prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato". Infatti il riferimento allo "stipendio tabellare" - che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola — e non al "trattamento 88, comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18^ ora. Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione - riguardo alla struttura della retribuzione - nella individuazione delle "voci" componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennita' integrativa speciale e non essendo quest'ultima richiamata dalle parti sociali nell'art. 70 del predetto contratto, la conclusione non puo' essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18ma, della indennita' integrativa speciale. Va pertanto ribadito che l'art. 70, comma 1 del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all'art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell'indennità integrativa speciale". Si propone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. n. 5." Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso fondato con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non 4 economico in godimento" di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda dello Zerbini. Quanto alla regolamentazione delle spese dell'intero processo, si ritiene giusto compensare quelle dei gradi di merito stante la difformità delle relative decisioni, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, Zerbini e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dei gradi di merito e condanna Zerbini Ettore alle spese del presente giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013 Il Presidente le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico dello

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