Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28795 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23993/2010 proposto da:
M.F., D.L.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;
– ricorrenti –
contro
T.E., C.M., C.R., L.
M., AGENTE IMMOBILIARE ABUSIVO, COMUNE DI BETTONA, USL DI
PERUGIA, M.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza N. 19277 del TRIBUNALE di PERUGIA SEZIONE
DISTACCATA di ASSISI, depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Perugina – sezione distaccata di Assisi, si è pronunciato su una richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata dal procuratore degli odierni ricorrenti, relativa ad un’ordinanza di rilascio di immobile oggetto di contratto di locazione sub iudice;
il ricorso per cassazione è inammissibile, sia perchè avanzato dalle parti personalmente senza avvalersi del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo ex art. 82 c.p.c., comma 2, sia perchè privo dei requisiti formali e dei contenuti indispensabili ex art. 366 cod. proc. civ.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011