Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28795 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23993/2010 proposto da:

M.F., D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

T.E., C.M., C.R., L.

M., AGENTE IMMOBILIARE ABUSIVO, COMUNE DI BETTONA, USL DI

PERUGIA, M.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 19277 del TRIBUNALE di PERUGIA SEZIONE

DISTACCATA di ASSISI, depositata il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Perugina – sezione distaccata di Assisi, si è pronunciato su una richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata dal procuratore degli odierni ricorrenti, relativa ad un’ordinanza di rilascio di immobile oggetto di contratto di locazione sub iudice;

il ricorso per cassazione è inammissibile, sia perchè avanzato dalle parti personalmente senza avvalersi del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo ex art. 82 c.p.c., comma 2, sia perchè privo dei requisiti formali e dei contenuti indispensabili ex art. 366 cod. proc. civ.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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