Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28795 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27255-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell’avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAIRA RAIMONDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 522/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso una avviso di accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior reddito per l’anno d’imposta 2007 per Irpef, Irap ed Iva;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, accogliendo due dei quattro motivi di ricorso;

il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso con il quale altresì proponeva ricorso incidentale;

con ordinanza interlocutoria n. 2296 del 2020 la Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. nonchè ancora del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 41 e del D.Lgs. n. 564 del 1992, in quanto la stessa CTR avrebbe con altra sentenza ribaltato i principi della sentenza impugnata pur utilizzando gli stessi argomenti della CTP e di altra sentenza della CTR, pur essendo conforme a Cass. n. 28028 del 2008.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2 e comma 2-septies (come introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 2010 a seguito di modifica dell’art. 17-bis dello stesso decreto), in quanto la CTR avrebbe errato laddove ha disposto la compensazione delle spese di lite in accoglimento “parziale” del gravame dal momento che non sussisterebbe alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di chiarezza in quanto non si comprende quale sia il motivo (o i motivi, dato che sembrerebbe articolato in due distinti voci o profili) di doglianza, nonchè per difetto di autosufficienza, in quanto rinvia a una sentenza non prodotta nel ricorso e di cui il ricorrente non trascrive neppure il contenuto, nonchè di specificità perchè si estrinseca in doglianze generiche e astratte.

Ha affermato infatti a proposito questa Corte i seguenti principi:

il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall’indicazione dei “motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., comma 1, Cass. 31 gennaio 2019, n. 2912): nella specie tali motivi sono oscuri a tal punto che non si comprende il motivo o i motivi di doglianza;

qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 21 maggio 2019, n. 13625): nella specie il ricorrente fa riferimento ad altra sentenza della CTR ma non la produce;

in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26970); il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018): nella specie il motivo è articolato in due distinti voci o profili incomprensibili, del tutto generici e non riconducibili a specifici motivi di impugnazione.

Ritenuto dunque che il ricorso principale va dichiarato inammissibile ma che tale dichiarazione di per sè non priverebbe di efficacia il ricorso incidentale qualora esso fosse stato proposto tempestivamente ai sensi dell’art. 371 c.p.c. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325,326 e 327 c.p.c., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056; Cass. 18 luglio 2012, n. 12443);

considerato tuttavia che il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2, perchè è stato spedito per la notifica il 16 ottobre 2018, quindi oltre il termine per impugnare che scadeva il 5 settembre 2018, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata o meno soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22862);

ritenuto dunque che il ricorso principale del contribuente va dichiarato inammissibile mentre il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate va dichiarato inefficace e che le spese seguono l’evidenziata soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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