Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28794 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23539/2010 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GAZZERI

Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NUZZACI

VITTORIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE

SRL, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI Benedetto,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2010 del TRIBUNALE di LUCCA del 17/05/10,

depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Catalano Roberto (delega avvocato Benedetto Gargani)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede

il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, quindi assoggettabile al gravame dell’appello;

l’appellabilità delle sentente pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione c.d. preesecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentente conclusive dei giudici ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto;

dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile, si pose un problema di coordinamento di tale norma – destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi – con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1: all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.); si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentente conclusive dei giudici ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentente di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata;

tuttavia ogni dubbio possibile è stato superato con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentente conclusive sia dei giudizi di opposizione all’esecuzione preventiva che dei giudici di opposizione all’esecuzione successiva;

ne segue che, ove si propenda per la prima delle interpretazioni sopra esposte, la sentenza conclusiva di un giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c., comma 1, è sempre stata e lo è tuttora impugnabile con l’appello; tuttavia, anche se si volesse interpretare la norma dell’art. 616 c.p.c. in riferimento all’art. 615 c.p.c., comma 1, alla stregua della seconda delle tesi su riportate, non potrebbe comunque concludersi per la non impugnabilità della sentenza del Tribunale di Lucca, oggetto del presente ricorso: l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con citazione notificata il 3 agosto 2007 e conclusosi con sentenza pubblicata il 23 giugno 2010); giova aggiungere che il riferimento che il ricorrente fa alla norma dell’art. 617 cod. proc. civ., sostenendo di avere proposto anche un’opposizione agli atti esecutivi (oltre che un’opposizione all’esecuzione), è priva di fondamento, poichè tutti i motivi di opposizione attenevano al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata – con riferimento all’intero credito oggetto di precetto (che l’opponente assumeva estinto per prescrizione decennale), con riferimento a parte di tale credito (che il ricorrente assumeva estinto per adempimento parziale) e con riferimento alle voci di precetto relative a diritti di procuratore (che il ricorrente assumeva non dovute ai sensi delle tariffe forensi vigenti), nonchè con riferimento alla voce relativa agli interessi legali; nessuna di tali doglianze è riferibile alla regolarità formale del titolo esecutivo e/o del precetto ovvero della notificazione dell’uno e/o dell’altro”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Con la memoria depositata il ricorrente sostiene che l’opposizione sarebbe da qualificare in parte come opposizione agli atti esecutivi, poichè sarebbe stato opposto il precetto anche per un aspetto attinente alla sua regolarità formale, vale a dire “per la sua strana (irregolare) composizione, posto che, con un unico atto, veniva fatto riferimento a due (tre) titoli ben diversi e nei confronti di tre soggetti non solidalmente precettati”.

Peraltro, è lo stesso ricorrente a rilevare nella memoria che siffatto motivo di opposizione “non è stato oggetto di disamina da parte del Tribunale di Lucca”: attesa tale situazione processuale, era onere del ricorrente riportare in ricorso l’atto introduttivo della lite contenente la censura in parola e denunziarne l’omesso esame eventualmente ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.. Invece, non solo non risultano indicate tali norme di diritto sulle quali il ricorso sarebbe fondato, ma del motivo in parola vi è soltanto un cenno alla pag. 12 (in cui si riporta, tra le “eccezioni” sollevate dall’opponente anche quella relativa alla “illegittima intimazione di pagamento rivolta a soggetti diversi, per somme e titoli diversi”):

trattasi di richiamo che rende, per tale censura, il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., nn. 4 e 6.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12,000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA