Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28794 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29976/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Napoli, presso l’avv.

Luigi Migliaccio dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 2141/17, emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2018 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.A. impugnò innanzi al Tribunale di Napoli la decisione con cui la Commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di attribuzione dello status di rifugiato, ovvero in subordine della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007 e anche di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale accolse la richiesta per la protezione sussidiaria.

Il Ministero ha proposto appello, accolto dalla Corte d’appello di Napoli ritenendo che non sussistessero i presupposti della protezione sussidiaria riconosciuta nel provvedimento impugnato, in quanto: le dichiarazioni rese dal ricorrente erano state lacunose e tra loro contraddittorie in ordine al rischio di condanna detentiva nel paese di origine – Gambia – o di trattamenti degradanti o inumani; non erano stati evidenziati i pericoli di danno grave alla persona per violenza indiscriminata; non era emersa la partecipazione del S. ad associazione politiche o sociali; risultava cessata nello stesso Paese la situazione politica ostile; non erano emerse persecuzioni di familiari; erano stati prodotti ingiustificatamente documenti in copia. Il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non è costituito il Ministero cui il ricorso è stata notificato con pec.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 15, lett. C, dir. 2004/83/ce, 2, lett. G, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5,6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b e art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis e art. 737 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello aveva compiuto un’istruttoria generica dei fatti occorsi al ricorrente, non avendo esaminato altri fatti afferenti alla situazione interna al Gambia rappresentanti indice della necessità della protezione umanitaria, e non avendo tenuto conto di tutte le dichiarazioni rese dal S. circa le persecuzioni e le violenze subite.

Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine ai presupposti della protezione umanitaria, non avendo la Corte d’appello valutato la situazione di vulnerabilità del ricorrente relativa alle persecuzione subite e che potrebbe ancora subire in Gambia.

Con il terzo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, artt. 5 e 6; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h bis; art. 8, comma 3; art. 32, comma 3 e art. 35 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo la Corte d’appello escluso i presupposti della protezione umanitaria applicando l’art. 19 del T.U.I. e non invece il D.Lgs. n. 251, art. 5, comma 6, (cui rinvia l’art. 32 medesimo decreto) che richiede di valutare i gravi motivi di carattere umanitario, avendo il S. dichiarato di aver subito torture in Gambia.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha lamentato che il giudice d’appello non avrebbe compiuto un’adeguata e completa istruttoria sulla sua posizione, omettendo di esaminare fatti e circostanze rilevanti, quali le violenze e persecuzioni subite in Gambia e la situazione ostile del Paese, pur a seguito della nomina del nuovo Presidente, che avrebbero legittimato la protezione sussidiaria ai sensi della L. n. 251 del 2007 e del D.Lgs.n. 25 del 2008. Al riguardo, il Tribunale aveva ritenuto che la storia del S. integrava i presupposti della protezione sussidiaria a causa del rischio che il ricorrente avrebbe corso, se rimpatriato in Gambia, di subire nuovamente trattamenti degradanti in conseguenza della sua fuga dal Paese e della sua condizione di sospettato di agire contro gli interessi dello Stato, per non aver adeguatamente incentivato le vendite di prodotti forniti da una società vicina al precedente Presidente del Gambia.

Ora, il motivo si fonda sulla censura delle valutazioni espresse dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria invocata. Invero, il ricorrente si duole che il giudice d’appello non avrebbe considerato che, pur dopo la nomina del nuovo Presidente, in Gambia erano continuate le persecuzioni e gli arresti arbitrari nei confronti di coloro che erano stati critici del precedente Presidente, sicchè non era cessato il pericolo per il S. di subire altri trattamenti disumani.

Tali censure sono dirette, in sostanza, al riesame del merito dei fatti esaminati dalla Corte territoriale, ovvero prospettano situazioni in parte nuove, in riferimento ai fatti verificatisi dopo la nomina del nuovo Presidente che sarebbero espressivi di un persistente pericolo per il S. che, invece, il giudice d’appello ha escluso esaminando varie fonti informative riguardanti il nuovo corso del Gambia ed evidenziando che da tali fonti si desumeva che i trattamenti disumani e degradanti sofferti dal ricorrente erano strettamente legati al contesto socio-politico esistente sotto la precedente presidenza.

Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha svolto un adeguato approfondimento della situazione interna al Gambia utilizzando varie informazioni, peraltro non contestate dal ricorrente nel contenuto. In proposito, va rilevato che il S. aveva invocato la protezione sussidiaria adducendo la sua posizione conflittuale rispetto al precedente Presidente del Paese per non aver soggiaciuto alle pressioni esercitate nei suoi confronti volte ad incentivare la vendita di prodotti forniti da società legata allo stesso ex-Presidente.

Inoltre, dall’ordinanza emessa dal Tribunale s’evince che nel Gambia erano praticate condotte di tortura e di repressione dei soggetti oppositori delle strutture politiche, ma senza chiarire se tali condotte si erano ripetute anche dopo la nomina del nuovo Presidente, fatto che invece, come detto, la Corte d’appello aveva escluso. Peraltro, il ricorrente non ha indicato fonti ufficiali il cui contenuto sarebbe in contrasto con quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, specie se si tiene conto del richiamo che il giudice d’appello ha fatto ad un rapporto di Amnesty International del 2016 dal quale si desume l’insussistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato.

Pertanto, il rilievo per cui la Corte d’appello ha omesso di verificare l’eventuale pendenza di un processo a carico del S. o un’eventuale sentenza di condanna non è significativo, in quanto non infirma la valenza degli elementi valutativi acquisiti.

Infine, il terzo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente si duole altresì che la Corte di merito non abbia riconosciuto la protezione umanitaria. Al riguardo, occorre richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., n. 4455/18).

Nella fattispecie, la Corte d’appello ha escluso i presupposti della protezione umanitaria con riferimento alle precedenti argomentazioni utilizzate per la protezione sussidiaria, relative al mancato riscontro del rischio concreto che il S. possa subire di nuovo trattamenti inumani se rimpatriato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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