Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28794 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9241-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 13,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA AVANZINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENOVEFFA MURATORI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1194/2017, pronunciata in sede di rinvio dalla corte di legittimità, accogliendo parzialmente la domanda di S.A., aveva dichiarato il diritto della stessa all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1.12.2012 ed alla pensione di inabilità a decorrere dal 1 luglio 2015 con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei delle prestazioni così maturati.

La corte territoriale, per quel che qui rileva, aveva ritenuto di non poter retrodatare il diritto della S. alla pensione di invalidità al dicembre 2012 perchè, come da accertamento medico legale, non risultava incidere sulla entità della invalidità, a quella data, il carattere usurante della attività di ostetrica svolto dalla S..

Avverso tale decisione proponeva ricorso la assistita affidato ad un unico articolato motivo, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 384 c.p.c. a causa di ripetizione di errori logici compiuti dalla sentenza cassata, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente si duole essenzialmente della mancata o errata valutazione da parte del ctu (e di conseguenza della corte territoriale) della incidenza e gravità di talune patologie, ed in particolare della sindrome depressiva,da cui era affetta, tali da incidere sulla qualità usurante della sua attività lavorativa.

Deve preliminarmente osservarsi che, pur essendo il motivo sostanzialmente diretto a contestare i passaggi accertativi e valutativi della ctu, non contiene e non riporta in contenuto della stessa. La censura risulta quindi priva di quei caratteri di specificità necessari a consentire il pieno apprezzamento delle ragioni esposte e la conseguente valutazione da parte della corte di legittimità (Cass. n. 15936/2018).

Peraltro questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondarlo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Alla luce dei principi esposti le censure risultano inammissibili in quanto non contengono specificamente le argomentazioni e valutazioni della ctu e perchè, comunque, non dimostrano la decisività, inconfutabile, delle critiche offerte.

Per quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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