Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28793 del 30/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28793 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12755-2011 proposto da:
SOCIETA’ ISTITUTO SARDO IMMOBILIARE ISI SRL
01327290928 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso
lo studio dell’avvocato MANCA-BITTI DANIELE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LAI GIUSEPPE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

)10tcu-i

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 29/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CAGLIARI del 19.3.2010, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12755 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

1. La società Istituto Sardo Immobiliare I.S.I. srl. propone
ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale della Sardegna n.
29/04/10, depositata il 22 marzo 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente alla cartella di pagamento per interessi e sanzioni, relativa al ritardato versamento dell’Iva in ordine
alle varie liquidazioni periodiche per l’anno 2001, rilevato a seguito di quella automatica della dichiarazione annuale del reddito, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che il pagamento dell’imposta era stato effettuato con
un mese di ritardo di volta in volta, e che la liquidazione era
stata operata con riferimento al secondo mese precedente a quello
d’imposta, nonostante la scadenza ordinaria fosse prevista invece
in quello successivo, mentre i codici tributo erano stati corretti
dopo che l’Iva era stata corrisposta. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha deposita o me
ria.
2. ritenuto che appare opportuno che il ricorso venga d
in pubblica udienza, data anche la particolare natura de

so
sue-

stione giuridica che esso comporta;
P.Q.M.
Dispone che il ricorso venga discusso in pubblica udienza
presso la quinta Sezione civile, e a tal fine rinvia il processo a
nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2013.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12755/11
Ricorrente: società Istituto Sardo Immobiliare I.S.I. srl.
Controricorrente: agenzia entrate
Oggetto: impugnazione cartella pagamento,
Ordinanza
La Corte
Rilevato che:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA