Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28793 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22945/2010 proposto da:

T.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

PERUSI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 220/2010 del GIUDICE DI PACE di GALLARATE del

26.11.2010, depositata l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace, serica che risulti il presupposto di applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 2, ovvero dell’art. 360 cod. proc. civ., u.c., sicchè si sarebbe dovuto esperire il rimedio dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè l’intimata non si è difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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