Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28793 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1842-2019 proposto da:

FAZIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 533/2018 R.G. del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO

DI GOTTO, depositato il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 novembre 2018, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, adito L. fall., ex art. 26 dall’Avv. Fazio Pietro, ne respinse la richiesta di liquidazione di compensi per la ivi descritta attività professionale da lui svolta nell’interesse del fallimento (OMISSIS) s.r.l..

1.1. In sintesi, per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale, composto anche da un Giudice onorario di Pace, ritenne che: i) sebbene dal tenore del decreto reclamato non emergesse la sua configurabilità come di rigetto o di accoglimento della invocata liquidazione, tuttavia, dalla documentazione prodotta dal reclamante non era desumibile l’avvenuta conclusione dell’iter processuale per il quale questi era stato incaricato, risultando, di contro, la conclusione del giudizio n. 15669/2013 r.g., svoltosi dinanzi la Corte di cassazione, con sentenza di rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, anche per il regime delle spese processuali della relativa fase; ii) benchè dalla portata sistematica e letterale della L. fall., art. 25, n. 6, fosse ricavabile il principio di autonomia nella liquidazione dei compensi, nella specie non sussistevano i presupposti per la domandata liquidazione, tenuto conto che il difetto di prova sulla eventuale conclusione del giudizio di rinvio non consentiva di ritenere dimostrata la circostanza relativa alla avvenuta quantificazione, in quella sede processuale, dei compensi professionali, nè, in ogni caso, il compiuto espletamento dell’incarico.

1.2. Concluse, quindi, nel senso che, pur dovendosi revocare “il decreto reclamato in conformità all’orientamento che riconosce la illegittimità della statuitone con cui il giudice delegato, adito con istanza di liquidaione del compenso da parte del difensore che ha assistito la curatela in giudkio, dichiara il non luogo a provvedere”, la richiesta di liquidazione doveva comunque essere respinta.

2. Avverso il descritto decreto, l’Avv. Fazio Pietro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le doglianze formulate prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 (n. 6) e art. 12 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis del RD n. 12/1941 – Violazione e falsa applicazione della delibera CSM del 6.12.2017, nonchè della vigente circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017- 2019 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – Violazione dell’art. 158 c.p.c. – Nullità del decreto impugnato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si denuncia la nullità del provvedimento impugnato perchè reso dal tribunale formato da due magistrati togati e da un Giudice onorario di Pace, benchè quest’ultimo, giusta il D.Lgs. n. 116 del 2017, non possa comporre collegi fallimentari;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. – Nullità del decreto impugnato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per avere quel tribunale posto a fondamento della sua decisione una questione (carattere unitario dei giudizi di cassazione e di rinvio), rilevata di ufficio, non sottoposta al preventivo contraddittorio;

III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per essere intervenuto il provvedimento impugnato a distanza di circa due anni dal deposito dell’istanza di liquidazione;

IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 392,393 e 394 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione della L. Fall. artt. 25 e 26 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. – Violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 13 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere il tribunale ipotizzato l’incompleto adempimento della prestazione professionale erroneamente invocando il carattere unitario del giudizio di cassazione con quello (eventuale) di rinvio;

V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere il tribunale ritenuto irripetibili le spese del giudizio pur avendo revocato il decreto innanzi ad esso reclamato.

2. Ritiene il Collegio che possa essere prioritariamente esaminato il descritto secondo motivo, perchè manifestamente fondato, e come tale, assorbente gli altri.

2.1. Invero, il tribunale, nonostante il dispositivo composto dalla frase “accoglie il reclamo”, ha chiaramente disatteso il reclamo dell’Avv. Fazio nella parte essenziale inerente il diritto al compenso. Tanto ha fatto in base alla considerazione che, in pendenza della fase di rinvio, non si era ancora concluso il giudizio per il quale era stato assunto l’incarico professionale; donde non poteva apprezzarsi la circostanza che, in quel giudizio, fosse avvenuta la liquidazione del compenso.

2.2. Tale rilievo integra una questione mista – di fatto e di diritto – rilevata d’ufficio dal giudice del reclamo. Come tale, essa imponeva la previa indicazione alla parte ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (in tema, in generale, cfr. Cass. n. 22778 del 2019), sicchè il non averlo fatto comporta la nullità del provvedimento, per violazione del diritto di difesa, avendo il ricorrente prospettato in concreto la specifica ragione (l’avvenuta definizione del giudizio di rinvio giusta sentenza della corte d’appello di Messina n. 370 del 2018, anche considerandosi il rilevante lasso temporale decorso) che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

3. Pertanto, l’odierno ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, assorbiti tutti gli altri, ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti tutti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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