Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28793 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25993/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2037/02/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in

data 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2010, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la nullità dell’atto impositivo per difetto di una valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, perchè sia la delega del 2/02/2015 che l’ordine di servizio n. 14 del 15/05/2012, prodotti dall’amministrazione finanziaria erano “carenti nella motivazione”, del “termine di scadenza”, dei “requisiti dei delegati” e del “metodo seguito per la scelta degli stessi”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i due motivi di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, del Regolamento dell’Amministrazione, art. 24, comma 2, e dell’art. 97 Cost.”, sostenendo la “legittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso in forza di valida delega di firma” nonchè il “travisamento dei fatti” (primo motivo) e “comunque riferibili al soggetto delegante e all’Ufficio”.

I motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, validità della delega di firma rilasciata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate ad un funzionario della stessa, sono fondati e vanno accolti.

Va preliminarmente premesso che l’amministrazione finanziaria ha assolto l’onere sulla stessa incombente – di dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio” (Cass., nn. 14626/00, 14195/00; 17044/13, 12781/16) – mediante produzione dell’atto di delega del 02702/2015 e dell’ordine di servizio n. 14 del 15/05/2012.

Ciò posto osserva il Collegio che la delega di firma “trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Ag. Entrate – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6, art. 11, comma 1, lett. c) e d); Reg. amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la delega di firma, operando esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna (così in Cass. 11013/2019 cit.), potendo essere emessa semplicemente “per esigenze di funzionalità operativa”, al fine “di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa”, come espressamente previsto dal D.L. n. 78 del 2015, art. 4 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2015, e non necessita di specifica motivazione.

Va peraltro ricordato che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, secondo cui “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, “non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, “la sottoscrizione”” (Cass., sent. appena sopra citate).

Si è quindi affermato, in tali recenti pronunce, che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352). Si è quindi ulteriormente precisato che “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

A tali principi non si è ispirata la CTR nella sentenza impugnata cosicchè, in accoglimento del ricorso, la stessa va cassata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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