Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28792 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28792 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12998-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
EFFE 2005 – GRUPPO FELTRINELLI SPA 12565620155 (già
EFFE 2005 – Finanziaria Feltrinelli SpA, subentrata per fusione a
Giangiacomo Feltrinelli Editore SpA in persona dell’Amministratore
Delegato, MEDI MAGAZZINI EDITORIALI SRL IN
LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore ed inoltre GRAFICA
SIPIEL SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

Data pubblicazione: 30/12/2013

dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARMINI STEFANO, giusta procura
speciale ad litem in calce al controricorso;

controricorrenti

Regionale di MILANO del 26.3.2010, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12998 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 61/50/2010 della Commissione Tributaria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12998/11

Ricorrente princ.le: agenzia entrate
Controricorrenti e ric.ti incid.li: soc. Effe 2005 – Gruppo

Oggetto: opposizione cartelle pagamento,
Ordinanza

La Corte
Rilevato che:
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 61/50/10, depositata il 30
aprile 2010, con la quale, riunite le cause, e rigettato l’appello
principale della medesima, nonché l’altro incidentale delle società Effe 2005 – Finanziaria Feltrinelli Spa., successivamente fusa
nell’altra Effe 2005 – Gruppo Feltrinelli Spa., come pure della
Medi Magazzini Editoriali srl., ora in liquidazione, e Grafica Sipielsrl.controladecisionediquellaprovinciale, ,,.. 212„… 1;ìne
O• i
enedelle stesse, relativa a tre diverse cartelle di I-a
moamn

40

renti all’Iva ed accessori per il 2004, veniva accolta. I parti(

colare il giudice di secondo grado osservava che i crediti maturati da tutte e tre le società, di cui la prima costituiva la capogruppo, la quale controllava le altre, nel 2003, ben potevano essere portati in detrazione, e quindi compensati da ciascuna di esse separatamente, atteso che l’opzione inerente alla liquidazione
di gruppo, operata dalle interessate a partire dall’i gennaio
2004, non rilevava ai fini dell’utilizzazione di quelli sorti in
precedenza, non potendo questa avere efficacia retroattiva. Quanto
poi alla compensazione delle spese del primo e secondo grado, la
CTR rilevava che la natura delle questioni giuridiche trattate
giustificava tale regolamento di esse. Le contribuenti resistono
con controricorso, ed a loro volta hanno svolto ricorso incidentale cumulativo sulla base di tre motivi;

Feltrinelli Spa. +2

2

2. ritenuto che appare opportuno che entrambi i ricorsi vengano discussi in udienza pubblica, data anche la particolare natura
delle questioni giuridiche che essi comportano;
P.Q.M.
Dispone che i ricorsi vengano discussi in p

a udienza

nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 dicembre 2013.

presso la quinta Sezione civile, e a tal fine rinvia il processo a

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