Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28792 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 09/11/2018), n.28792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26443/2013 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI, in persona del

Direttore generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 142, presso lo

studio dell’Avv. Giuseppe Franco Ferrari che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TURANO LODIGIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Borsieri n. 3, presso

lo studio dell’Avv. Renzo Gattegna che, anche disgiuntamente con

l’Avv. Alberto Maraschi, lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Antonio Bertoloni n. 35, presso lo studio degli Avv. Federico

Cappella e Gregorio Critelli che, anche disgiuntamente con l’Avv.

Paolo Achille Mirri, la rappresentano e difendono giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/2013 della CORTE DI APPELLO DI MILANO,

depositata il 16 luglio 2013;

viste le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto “rimettersi

il ricorso alla pubblica udienza; in subordine: inammissibilità,

nei sensi sopra indicati, dei motivi di ricorso, comunque

infondati”;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 marzo 2018 dal Cons. Dott. ROBERTO MUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lodi – adito in riassunzione dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro a seguito della cassazione, per motivi di giurisdizione, della decisione del Consiglio di Stato 7 luglio 2005, n. 3741 con sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20586 -, decidendo sulla domanda di condanna al pagamento delle rette di degenza per il ricovero di un malato psichiatrico avanzata dalla Fondazione in via principale contro la Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi (assumendo la Fondazione il carattere sanitario delle prestazioni erogate al malato) e, in subordine, contro il Comune di Turano Lodigiano, dichiarava inammissibile la domanda principale nei confronti della ASL (avendo la Fondazione preteso il pagamento a titolo di rette di degenza, cioè per un’obbligazione di natura assistenziale) e accoglieva la domanda subordinata condannando il Comune al pagamento delle rette per gli anni 1998-2000. Rilevava il Tribunale che, stante il titolo della domanda e l’inammissibilità di essa nei confronti della ASL, era “giocoforza constatare che l’obbligo di pagare la retta ricade sul Comune di Turano Lodigiano”; motivava comunque per il “carattere assistenziale o complessivamente assistenziale” delle prestazioni.

2. Interposto gravame principale dal Comune, nonchè gravame incidentale dalla Fondazione sulle spese, e costituitasi la ASL chiedendo il rigetto dell’appello, la Corte di appello di Milano accoglieva l’appello così statuendo: “dichiara non tenuto il Comune di Turano Lodigiano al pagamento delle rette di degenza per cui è causa e conseguentemente rigetta la relativa domanda di condanna di pagamento nei suoi confronti”.

3. La Corte di appello riteneva, in sintesi, che: a) il degente era “malato mentale cronico affetto da epilessia”, bisognoso di accudimento “in tutte le sue necessità”; b) doveva pertanto “prevalere l’aspetto sanitario delle prestazioni” secondo una nozione non restrittiva di tutela della salute, configurando la forma di assistenza usufruita dal malato “una vera e propria cura la cui costante somministrazione è necessaria per contenere i disturbi dell’infermità in atto, seppur cronicizzata”; c) era pertanto indifferente la circostanza che il paziente fosse stato “trasferito dal polo riabilitativo dell’ospedale permanendo comunque le esigenze di monitoraggio medico e farmacologico della sua salute”; d) escluso dunque l’obbligo del Comune di pagamento delle rette in ragione della natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni, “la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel relativo capo di condanna del Comune al pagamento della somma come quantificata a titolo di rette di ricovero” del malato; e) tuttavia, trattandosi di domanda proposta alternativamente contro due diversi convenuti, era preclusa la pronuncia sulla pretesa azionata dalla Fondazione nei confronti della ASL in quanto “la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, in modo incongruo rispetto al suo argomentare, non ha espressamente riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda di accertamento e pagamento a carico della ASL di Lodi, non accolta nella sentenza di primo grado, relativamente alle rette in questione”.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la ASL della Provincia di Lodi che – premesse argomentazioni in ordine alla sussistenza dell’interesse, ex art. 100 c.p.c., alla proposizione del ricorso – svolge due motivi, cui replicano il Comune di Turano Lodigiano e la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus con distinti controricorsi; tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Quanto all’interesse ad agire per la cassazione della sentenza, deduce la ASL (sub par. 1 della parte in diritto del ricorso) che esso sussisterebbe ancorchè la Corte di appello, “del tutto correttamente”, non l’abbia condannata al pagamento delle somme richieste in primo grado dalla Fondazione, non avendo quest’ultima espressamente riproposto in appello la domanda di pagamento delle rette a carico della ASL non accolta dal Tribunale; nondimeno, secondo la ASL il contenuto della sentenza impugnata sarebbe “evidentemente lesivo con riferimento agli interessi dell’odierna ricorrente”, avendo la Corte di appello affermato erroneamente il carattere sanitario delle prestazioni e, conseguentemente, “la carenza di legittimazione passiva del Comune di Turano Lodigiano”; tale assunto costituirebbe, secondo la ASL, “un precedente giurisprudenziale sfavorevole in termini di qualificazione delle prestazioni rese in favore del paziente, (…), potendo, qualora si formasse il giudicato in merito, essere determinante con riguardo agli ulteriori contenziosi pendenti tra le parti, caratterizzati dai medesimi petitum e causa petendi (…)”, nonchè a probabili futuri contenziosi; sussisterebbe poi una situazione oggettiva di svantaggio suscettibile di radicare l’interesse ad agire della ASL poichè essa sarebbe risultata soccombente con riferimento alla domanda svolta in secondo grado di rigetto dell’appello del Comune; infine, in generale, anche la parte integralmente vittoriosa avrebbe interesse ad impugnare “al fine di ottenere una modifica della motivazione qualora da questi motivi essa possa riportare un pregiudizio”.

6. Con il primo motivo di ricorso (numerato come par. 2) si deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 10, della L. 8 novembre 2000, n. 328, artt. 6,14 e 22 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, art. 30, del D.P.C.M. 8 agosto 1985, artt. 1,2 e 6 nonchè artt. 2,3,32 e 97 Cost.: erroneamente la Corte di appello avrebbe “affermato che le rette contestate attengono a prestazioni di carattere sanitario e che, dunque, le medesime avrebbero dovuto gravare sull’ASL Provincia di Lodi e non sul Comune di Turano Lodigiano”, laddove, alla stregua del richiamato complesso normativo, le prestazioni in questione avrebbero, per le gravi condizioni del malato, natura eminentemente “conservativa” e “socio-assistenziale”.

7. Con il secondo motivo (numerato come par. 3) si deduce omesso esame del fatto decisivo dell’avvenuta copertura con contributo forfettario da parte dell’ASL della totalità dei “costi sanitari” ad essa imputabili (sicchè i “costi non sanitari” eccedenti il detto contributo e riguardanti le prestazioni di natura meramente socio-assistenziale non sarebbero come tali ad essa imputabili), nonchè violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, art. 63 e della L.R. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 82, (disposizioni in base alle quali gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le indicazioni dei Comuni, sicchè “la parte dei costi sanitari eccedenti il contributo forfettario versato dall’Azienda Sanitaria avrebbe potuto, al limite, essere posta a carico dell’utente, titolare di pensione di invalidità, ovvero dai soggetti tenuti agli alimenti individuati dall’assistente sociale dell’ASL odierna ricorrente”).

8. Il ricorso è inammissibile poichè difetta l’interesse ad impugnare della ricorrente ASL.

8.1. Invero, come in precedenza notato, la natura sanitaria delle prestazioni è stata affermata dalla Corte di appello al fine di escludere l’obbligo del Comune appellante di pagare le rette di ricovero, ma la Corte di appello non ha potuto trarne le conseguenze in punto di individuazione del soggetto (la ASL) alternativamente tenuto a sostenere l’obbligazione di pagamento, come tale destinatario della relativa statuizione di condanna, in esatta applicazione del principio in termini espresso da Sez. L, 23 dicembre 2011, n. 28711 in conformità a Sez. U, 29 luglio 2002, n. 11202 (“Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell’attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l’unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate – pur nell’unità del petitum – dalla diversità dei soggetti convenuti (personae) e, in parte, dei fatti e degli argomenti di sostegno (causae petendi); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l’attore-appellato ha l’onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”). Ciò in quanto l’appellata Fondazione si era limitata a svolgere gravame incidentale sulle spese senza riproporre espressamente la domanda di accertamento e pagamento nei confronti della ASL avanzata in via principale nel giudizio di primo grado.

8.2. Tanto richiamato, non avendo la Fondazione impugnato in via incidentale la sentenza della Corte di appello, la relativa declaratoria di carenza di legittimazione del Comune risulta – quanto alla dedotta prestazione – passata in cosa giudicata: invero, il ricorso della ASL mira in sostanza a conseguire il non consentito risultato di far rivivere la domanda originariamente formulata dalla Fondazione nei confronti del Comune. Per altro verso, l’absolutio ab instantia di cui all’impugnata sentenza si fonda su ragioni meramente processuali, di per sè sole insuscettibili di radicare l’interesse all’impugnazione, che deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che possa derivare dall’accoglimento del gravame e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte.

8.3. Un pregiudizio siffatto non ricorre in relazione a quanto argomentato al riguardo da parte ricorrente (riportato retro, sub 5) che, in sostanza, paventa il possibile riflesso della qualificazione sanitaria delle prestazioni operata dalla Corte di appello sugli ulteriori contenziosi pendenti tra le parti e su eventuali nuovi contenziosi futuri.

In disparte la genericità dell’allegazione, è sufficiente osservare (riprendendo il principio affermato da Sez. 3, 3 luglio 2008, n. 18205, sia pure in tema di decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile) che il giudicato eventualmente formatosi sul diritto ad una frazione del credito non produce alcun effetto di giudicato (nè interno, trattandosi di diverso processo, nè esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto, bensì di “altra porzione” del medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito. E’ stato anche affermato (Sez. 3, 13 febbraio 2002, n. 2083, in fattispecie di nuova domanda di pagamento del corrispettivo di prestazioni dello stesso tipo di quelle oggetto di precedente giudicato, ma eseguite in periodo diverso) che deve escludersi l’effetto preclusivo del giudicato (i cui limiti oggettivi pur si estendono, di norma, al rapporto dedotto in giudizio, nonchè a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari antecedenti logico-giuridici della pronuncia), allorquando muti taluno degli elementi del diritto fatto valere – e, tra questi, anche il dato temporale di riferimento del credito – venendo meno un elemento dell’originaria domanda. Deve poi tenersi fermo il principio (Sez. L, 23 gennaio 1991, n. 660, in motivazione) secondo cui l’accertamento, del quale si pretende l’incontestabilità nel nuovo giudizio, deve riguardare punti di fatto implicati, come indefettibili passaggi logici, dalla decisione sulla prima causa, e non soltanto l’interpretazione dell’astratta volontà di legge che entra nelle premesse del sillogismo giudiziale con il quale si attribuisce, o si nega, il bene della vita oggetto del processo, essendo detta astratta volontà estranea alle esigenze che fondano l’estensione del giudicato ai punti accertati e risolti, sicchè la sentenza della Corte di appello qui impugnata non può porsi quale precedente “vincolante”. Infine, mette conto rilevare, a fattor comune, che la ricorrente ASL – vittoriosa innanzi al Tribunale quanto alla domanda avanzata in via principale nei suoi confronti dalla Fondazione – ha contestato in ogni grado di giudizio la natura sanitaria delle prestazioni, ciò che le consente di riproporre in altro eventuale giudizio le proprie deduzioni sul punto.

8.4. L’insussistenza dell’interesse all’impugnazione esonera dall’esame dei motivi di ricorso.

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna alle spese della ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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