Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28791 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28791 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2625-2013 proposto da:
IMMOBILIARE GIOELE SRL 03146270156 in persona del suo
Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA
ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALLORI() CARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE quale successore dell’Agenzia del
Territorio in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 73/12/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 14.5.2012, depositata il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Carlo Allori°.

Ric. 2013 n. 02625 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Classamento Catastale
R.G. 2625/2013
RICORRENTE: Immobiliare Gioele srl
INTIMATO: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate

2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare —secondo il relatore- infondato in quanto la sentenza di merito afferma che
l’atto amministrativo evidenzia” sia i presupposti di carattere normativo che gli elementi di fatto
che hanno determinato il provvedimento” . E questa asserzione non viene contestata nel ricorso del
contribuente attraverso la citazione dell’eventuale diverso testo dell’avviso.
Appare quindi soddisfatto il requisito motivazionale richiesta da questa Corte con la sentenza n.
9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre 2012, n. 19968 del 14
novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se
il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 11. 311/04, in ragione
di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione
di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335
dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui
l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e
valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone
comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo
scostamento.
Per quanto attiene poi al merito della controversia la CTR ha adeguatamente spiegato perché il riclassamento appaia congruo.
Il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla Pubblica udienza della VI T.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria

1. La Immobiliare Gioele srl ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2012 che respingeva
Tributaria Regionale della Lombardia 73/12/12 del 28 maggio
l’appello del contribuente affermando la legittimità del nuovo classa mento di un immobile di
pertinenza della contribuente.

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