Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28791 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22476/2010 proposto da:

DITTA LA SANITARIA DI ANGELA CAPACCHIONE in persona della titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DINO FRESCOBALDI 3, presso lo

studio dell’avvocato GIORDANO ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNETTI Emanuele, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PUBBLICITARIA SPORTIELLO (OMISSIS) (ditta individuale) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO IACOVIELLO

(Studio Legale RECCHIA), rappresentata e difesa dall’avvocato DI

CIOMMO Saverio, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2010 del GIUDICE DI PACE di MELFI,

depositata il 29/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Melfi ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dall’odierna ricorrente, che ne aveva dedotto la nullità per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso;

col primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 480 cod. proc. civ., per avere ritenuto il primo giudice non necessaria, ai sensi di tale norma, l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, mancante nel caso di specie;

il motivo è infondato; il primo giudice ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale, avendo il requisito in parola la funzione di identificare correttamente il titolo esecutivo cui il precetto è riferito, la sua mancanza non vizia l’atto qualora l’individuazione del titolo esecutivo sia assolutamente certa sulla base di altri elementi contenuti nello stesso atto di precetto (cfr. Cass., n. 3321/1992, nonchè arg. a contrario, Cass, n. 122230/07);

nel caso di specie, il precetto, riporta, oltre alla data di emissione ed al numero del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, le date dell’atto di citazione notificato dalla stessa intimata, odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., nonchè il numero di iscrizione a ruolo di tale opposizione ed i dati della sentenza che, rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo (sentenza n. 66/2009 del 30 marzo 2009, depositata il 31 marzo 2009, nel giudico contenzioso n. 269/08 R.G.);

ne segue la correttezza della salutazione operata dal giudice del merito, così come corretta è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’art. 480 cod. proc. civ., non richiede, a pena di nullità, l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il titolo esecutivo giudiziale;

il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poichè si denuncia il vizio di motivazione per censurare l’applicazione, da parte del primo giudice, dell’art. 156 cod. proc. civ., in mancanza dei presupposti richiesti da tale norma, sicchè la censura avrebbe dovuto essere proposta ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3; quanto all’accenno fatto alla contraddittorietà della motivazione, è sufficiente osservare che tale seconda parte risulta essere una seconda ratio decidendi che, a prescindere dalla sua correttezza, lascia inalterata la sufficienza e la correttezza della ratio decidendi di cui sopra”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

La condanna alle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella somma di Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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