Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28791 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 09/11/2018), n.28791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Santa Maria La Carità (NA), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Emanuele II

n. 18, presso lo studio Grez, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Alessandro Marotta che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. alessandromarotta-avvocatinapoli.legalmail.it e al fax

n. 081-7641351;

– ricorrente –

nei confronti di:

L.L. e L.A., elettivamente domiciliati in Roma,

via del Gesù n. 62, presso lo studio dell’avv. Lodovico Visone,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

rispettivamente al fax n. 081/427074 e agli indirizzi pec

silvanotozzi-avvocatidinapoli-legalmail.it e

alessandropagano-avvocatinapoli.legalmail.it;

– controricorrenti –

e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

L.L. e L.A., come sopra rappresentati e difesi;

– ricorrenti incidentali –

nei confronti di:

Comune di S. Maria La Carità;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1255/13 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 5 dicembre 2012 e depositata il 25 marzo 2013, nella causa

iscritta al n. R.G. 1788/2010;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del sostituto

procuratore generale cons. Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il

secondo motivo, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

incidentale subordinato;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’amministrazione Comunale di Santa Maria La Carità (NA) ha emesso, in data 9 marzo 2009, decreti di esproprio parziale del fondo di proprietà di A. e L.L. per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria relative all’area industriale in località (OMISSIS). I decreti sono stati notificati agli interessati il 14 marzo 2009 ed eseguiti il 6 aprile 2009. E’ seguita la determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 T.U.E. e l’attivazione, in seguito alla non accettazione della stima della indennità da parte dei proprietari, del procedimento ex art. 21, comma 3 e ss. T.U.E. per la determinazione della indennità definitiva di espropriazione a mezzo del collegio arbitrale. La relazione contenente la stima del bene oggetto di espropriazione, pari a 437.250 Euro, è stata depositata presso gli uffici comunali in data 21 gennaio 2010.

2. Alla predetta stima si sono opposti sia il Comune, con atto di citazione e opposizione del 7 aprile 2010, sia i L. in via riconvenzionale, ma solo subordinatamente alla ritenuta ammissibilità dell’opposizione del Comune.

3. La Corte di Appello ha ritenuto d’ufficio la intempestività dell’opposizione del Comune. Secondo la Corte d’appello, il termine per la proposizione dell’opposizione, di cui all’art. 54 T.U.E., deve considerarsi di natura perentoria e determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’opposizione se proposta, come nel caso in esame, oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione di stima. Infatti secondo la Corte di appello il deposito presso gli uffici del Comune della relazione contenente la stima mette in condizione l’ente espropriante e beneficiario dell’esproprio di conoscere immediatamente e integralmente il contenuto della relazione e comporta pertanto l’inizio della decorrenza del termine per proporre l’opposizione.

4. Propone ricorso per cassazione il Comune di Santa Maria La Carità (NA), affidandosi a due motivi.

5. Si difendono con controricorso i L. e propongono ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RILEVATO

CHE:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c.; degli artt. 112,152 e 153 c.p.c.; del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 27, art. 54, commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

7. Secondo il Comune ricorrente è destituita di fondamento la interpretazione dei giudici napoletani secondo la quale nel caso di coincidenza nello stesso soggetto della qualità di autorità espropriante e di beneficiario della espropriazione, gli adempimenti relativi alla comunicazione dell’avvenuto deposito e alla notifica della relazione di stima siano irrilevanti al fine del decorso del termine di decadenza. Secondo il Comune ricorrente il D.P.R. n. 327 del 2001 è chiaro nell’affermare che la decadenza si verifica solo nel caso di infruttuoso decorso del termine di 30 giorni dalla notificazione della stima o del decreto di esproprio.

8. Con il secondo motivo di ricorso il Comune richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 27, comma 1 e art. 54, comma 1, per violazione degli artt. 24,3 e 97 Cost.

9. Secondo il Comune il sistema di cui all’art. 27, comma 1 e art. 54, comma 1 D.P.R. sarebbe viziato nella parte in cui non prevede espressamente che anche nel caso di identità tra autorità espropriante, promotore della espropriazione e beneficiario della espropriazione, la comunicazione del deposito della stima debba essere comunque fatta al soggetto che cumula le predette qualificazioni. Tale lacuna contrasta secondo il Comune con l’art. 24 Cost. in quanto la mancata comunicazione della stima comporta una situazione di incertezza pregiudizievole per il diritto di agire in giudizio per opporsi alla stima, viola l’art. 3 Cost., perchè pregiudica la parità delle parti dinanzi alla legge nell’esperimento dell’azione giudiziaria; determina altresì una lesione del principio di cui all’art. 97 Cost. secondo il quale l’organizzazione degli uffici deve garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

10. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato i sigg.ri L. deducono la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, commi 1 e 2 e degli artt. 37 e 40.

11. In relazione all’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale i ricorrenti incidentali censurano la decisione della Corte di appello di Napoli laddove ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta per contestare la relazione di stima.

RITENUTO CHE:

12. Il primo motivo del ricorso principale è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. 1 n. 11480 dell’8 maggio 2008 e n. 14983 del 17 novembre 2000) secondo cui il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione deve essere rilevato anche di ufficio dal giudice, a prescindere da ogni eccezione dell’ente pubblico espropriante, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, atteso che, mentre il diritto all’indennità del privato espropriato è disponibile, per contro la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, e cioè dell’ente pubblico che deve pagare la indennità, è invece indisponibile, non potendo detto ente, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all’erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci.

13. Inoltre in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2 D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2 D.P.R. medesimo (Cass. civ. sez. 1, n. 4880 del 28 febbraio 2011).

14. Non può avere rilievo in assenza di qualsiasi riferimento testuale nella norma di riferimento la coincidenza nella stessa amministrazione della qualità di espropriante e di promotore e beneficiario dell’espropriazione perchè il disposto normativo applicabile ratione temporis ha voluto chiaramente fissare la decorrenza del termine perentorio per proporre l’opposizione alla stima dall’avvenuta notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima. Nè la predetta coincidenza soggettiva pone gli altri legittimati all’impugnazione in una condizione deteriore rispetto all’amministrazione espropriante, ai fini del pieno esercizio del diritto di agire in giudizio che rimane esclusivamente condizionato dal decorso del termine dilatorio dalla comunicazione e dal rispetto del termine perentorio dalla notificazione. Nè infine la possibilità per l’amministrazione di decidere i tempi della comunicazione e della notificazione comporta una lesione del diritto di difesa per l’espropriato tale da giustificare una interpretazione conforme a Costituzione consistente nell’imporre all’amministrazione la proposizione dell’opposizione alla stima entro sessanta giorni dalla conoscenza effettiva della relazione di stima che si realizzerebbe di fatto con il deposito della relazione di stima presso l’ufficio competente dell’autorità espropriante.

15. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso.

L’accoglimento del motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA