Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28790 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28790 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28560-2012 proposto da:
CAD LIGURIA 2 SRL 01174390110 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo Studio Legale Tributario
SANTACROCE-PROCIDA-FRUSCIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati FRUSCIONE ALESSANDRO e MILETO
SALVATORE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ AMINGO SRL – GMBH 02620320214 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato
GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

(24

Data pubblicazione: 30/12/2013

all’avvocato ANTONELLA CASTRIGNANO’, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente nonché contro

– intimata – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 36/1/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLZANO del 26.9.2012, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 28560 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Reg. Gen.28560/2012
RICORRENTE: CAD Liguria 3 srl

1. La CAD Liguria 3 srl ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
di II grado di Bolzano 36/01 /12 del 3 ottobre 2012 che rigettava l’appello della contribuente
avverso avviso accertamento dazi 2009
2. La contribuente è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente
omessa insufficiente e/o
deduce
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o
rilevabile d’ufficio , cioè il vizio previsto nel testo dell’art. 360 n.5, anteriore alla recente riforma
che si applica ai ricorsi avverso sentenze depositate dopo il giorno 11 settembre 2012.
ai ricorsi per
La decisone del ricorso pone dunque il problema della applicabilità o meno
cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie delle disposizioni modificative del
codice di procedura civile contenute nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83 [c.d. “Decreto crescite]
convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Ci si riferisce, in primo luogo, al “nuovo” n. 5) dell’art. 360 c.p.c. che restringe i vizi di
motivazione che consentono l’intervento della Corte ai casi di “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” . Anche il limitato intervento
consentito dal “nuovo” numero 5) verrebbe poi in molti casi meno ove si applicasse anche alle
vicende tributarie il principio (pur esso previsto nella legge 134/2012) della totale insindacabilità
del difetto di motivazione in caso di “doppia conforme” cioè ove -come nel caso di specie- la
decisione di secondo grado sia fondata “sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a
base della decisione impugnata”.
Il relatore ritiene che entrambe le disposizioni cui si è accennato trovino applicazione nei ricorsi
contro le sentenze del giudice tributario; perché il comma 3 bis dell’art. 54 della citata legge
secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui
al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” riguarda solo il processo tributario vero e proprio
(primo e secondo grado) delineato dalla legge 546/1992, mentre il giudizio di cassazione, anche
ove verta in materia tributaria, non è più “processo tributario” ed è disciplinato dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
L’espressione “processo tributario” può assumere, infatti, un duplice significato.
In senso sostanziale, è processo tributario qualunque controversia in cui si discuta di un rapporto
tributario; mentre in senso processuale è “processo tributario” quello in cui si applicano regole
procedurali specifiche, proprie appunto del “processo tributario” (le due nozioni normalmente
coincidono, ma questa coincidenza non sempre si verifica).
Se si esamina il D. Legs. 546/1992 (che la norma esplicitamente richiama) si constata che il
processo tributario di primo e secondo grado è un “processo” particolare retto —nei suoi tratti
essenziali- da norme specifiche e dettagliate.
Il difensore che pretendesse di gestire un processo tributario di primo o secondo grado utilizzando
esclusivamente il codice di procedura civile si troverebbe a mal partito.

INTIMATO: Agenzia delle Dogana

Del resto se esistesse un “processo tributario di cassazione” sarebbe logico consentire il patrocinio
avanti alla Corte a quei medesimi soggetti che possono assumere l’assistenza tecnica dei
contribuenti avanti ai giudici di primo e di secondo grado (così come sembra prospettare il progetto
dello CNEL). Ma così oggi non è.
Tuttavia si deve prender atto che nella dottrina sembra prevalere l’opinione opposta secondo cui la
riforma in questione non tocca il processo di cassazione, quando formino oggetto di ricorso
sentenze delle Commissioni Tributarie. E sembra opportuno che la soluzione di un problema che
coinvolge un così ampio numero di ricorsi venga devoluta alle Sezioni Unite in modo da ottenere
una pronuncia vincolante per i collegio ordinari, e che costituisca un sicuro punto di riferimento
anche per coloro che debbono redigere ricorsi.
Pertanto il relatore propone al Collegio di rimettere la questione sopra descritta alle Sezioni Unite
La contribuente ha depositato memoria. Il Collegio essendo già la questione stata devoluta alle
Sezioni Unite ha ritenuto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Pqm
La Corte rinvia la controversia a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013
Il presid te

elatore

Dunque le controversie tributarie, sono nella fase di merito, almeno nella normalità dei casi, gestite
con uno strumento processuale specifico: il processo tributario.
Se invece si esamina l’unico articolo del D. Legs. 546/1992 che riguarda il giudizio di cassazione si
constata che le controversie tributarie c non danno luogo ad un “processo tributario” di
Cassazione; anche perché il D. Legs (delegato) 546/1992 si guarda bene dall’enunciare alcuna
regola specifica; e ciò in osservanza dell’art. 30 della legge delega 413/1991 che non conteneva
alcuna delega in proposito (mentre regole specifiche riguardano la procedura di riassunzione della
controversia avanti al giudice di merito, cioè una fase compresa nella delega).
Appare cioè assai difficile, per non dire impossibile, parlare di un “processo tributario di
cassazione di cui alla legge 546/1992” a fronte di una disposizione (art. 62 D. Legs. 546/1992) che
si limita a ribadire: “avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere
proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, del
codice di procedura civile. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le
norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente
decreto”.
La situazione sarebbe ovviamente diversa se fosse legge la proposta elaborata dal CNEL e che
contiene una specifica e dettagliata disciplina del giudizio tributario di legittimità, nettamente
differenziato rispetto al “comune” giudizio di cassazione.

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