Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28790 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22375/2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AREZZO 29, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

PANSARELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMIERI Francesco

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS), Agente della Riscossione per le

Provincie di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta,

Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia, appartenente a

gruppo Equitalia, in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato

POLISI Vincenzo giusta mandato in calce al controricoso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI Antonino, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO giusta delega

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2304/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Maritato Lelio difensore del resistente (Inps) che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da F.G., debitore esecutato in una procedura esecutiva esattoriale intrapresa da Gest Une Sp.A., oggi Equitalia Polis SpA, Agente della riscossione per la provincia di Napoli, ritenendo che il termine di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (nel testo originario, applicabile ratione temporis), fosse decorrente dalla data del 12 maggio 2005, che risultava essere la data di ricezione da parte del debitore del biglietto di cancelleria contenente un rinvio di udienza, e che quindi fosse intempestivo il ricorso depositato il 23 maggio 2005;

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e l'”omesso esame di un documento rilevante ai fini della decisione”, assumendo di avere prodotto in giudizio un certificato del Comune di Napoli attestante che il biglietto di cancelleria gli era stato notificato il 17 maggio 2005 (essendo il timbro apposto sulla cartolina di ritorno relativa all’avviso poco leggibile) e deducendo che, malgrado tale documento fosse stato oggetto di contraddicono tra le parti, “il giudice lo ignorava del tutto”; il motivo di ricorso è inammissibile;

va applicato il principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci terrore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.; l’errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostante presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultante degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ. (così Cass. 19 febbraio 2009, n. 4056; cfr. anche Cass. 30 gennaio 2003, n. 1512; 16 maggio 2006, m 11373; 1 giugno 2007, n. 12904)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte e la giurisprudenza richiamata nella memoria depositata dal ricorrente non risultano pertinenti poichè sono relative al caso in cui il giudice del merito non abbia tenuto conto dell’efficacia probatoria di un documento, la cui produzione in giudizio risulti comunque dalla sentenza ovvero il tenore della motivazione sia tale da far ritenere che il giudice di merito non se ne sia occupato perchè abbia considerato irrilevante il documento stesso; nel caso di specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorrente ha denunciato non la mancata valutazione del contenuto del documento, bensì l’errore del giudice che ha deciso come se il documento non fosse stato prodotto in giudizio; cioè, l’errore consistito nell’avere del tutto ignorato, come detto in ricorso, che in atti vi fosse il certificato del Comune di Napoli che il ricorrente ha posto a base della propria impugnazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, per ciascuno dei resistenti costituiti, Equitalia Polis S.p.A., INPS ed, in solido tra loro, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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