Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28790 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 09/11/2018), n.28790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Leone IV n. 38,

presso lo studio dell’avv. Carmine Medici (fax n. 081/0197452,

p.e.c. carmine.medici-pecavvocatinola.it) dal quale è rappresentato

e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di Cimitile;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2988/2012 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 17 luglio 2012 e depositata il 20 settembre 2012, nelle

causa iscritta al n. 4832/2007 R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’architetto G.G., nel 2003, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Nola il Comune di Cimitile esponendo quanto segue: in seguito a Delib. G.M. n. 56 del 1983, ratificata dal Consiglio con Delib. n. 25 del 1984, aveva ricevuto dall’amministrazione comunale incarico per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione di un fabbricato in (OMISSIS); l’originario importo dei lavori ammontava a Lire 1.563.738.905 e a seguito di variante periziata raggiungeva l’ammontare di Lire 1.702.979.073; il Comune aveva deliberato in suo favore un compenso di Lire 106.902.594 per la prestazione espletata;

successivamente aveva liquidato la somma di 49.891.533 Lire a titolo di acconto senza però corrispondere il saldo. L’arch. G.G. si era quindi visto costretto ad agire in giudizio per ottenere la condanna del Comune al pagamento della somma residua di Lire 57.011.041.

2. Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda in quanto non fondata su alcun valido titolo negoziale nè su alcun valido incarico da parte dell’amministrazione comunale. Ha dichiarato inammissibile l’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. perchè proposta tardivamente dal sig. G..

3. G.G. ha pertanto convenuto nuovamente in giudizio il Comune facendo valere l’ingiustificato arricchimento e chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 35.663.54.

4. Si è costituito il Comune di Cimitile. Ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dal G. e comunque dedotto l’insussistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione ex art. 2041 c.c. Ha rilevato che all’epoca in cui si erano svolti i fatti il sig. G. era dipendente dell’amministrazione regionale e non poteva pertanto svolgere attività di libero professionista. Non era pertanto neanche consentito fare riferimento alle tariffe professionali.

5. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 820/2003, ha ritenuto la giurisdizione dell’A.G.O. in quanto l’arch. G. ha fatto valere in giudizio un diritto soggettivo non ricollegabile ad un rapporto di pubblico impiego; ha ritenuto, quanto al riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ente, che esso risultava implicitamente ma inequivocamente dal comportamento dell’amministrazione che aveva presentato il progetto redatto dall’arch. G. al fine di ottenere un finanziamento. Ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quanto all’attività di progettazione e ha escluso che l’attività processuale del G., relativa ad altra causa petendi e ad altro petitum (pagamento del compenso), valesse ad interrompere il decorso del termine prescrizionale anche ai fini dell’azione di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale ha ritenuto conseguentemente di poter accogliere la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. limitatamente all’attività di direzione dei lavori e ha pertanto condannato l’amministrazione al pagamento della somma di 3.000 Euro, oltre I.V.A. e oneri previdenziali e interessi legali dalla domanda.

6. L’architetto G.G. ha proposto appello insistendo nella richiesta di condanna del Comune al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 35.633,54 e in via gradata ha chiesto l’indennizzo per la parte di progettazione esecutiva non riconosciutagli dal giudice di prime cure e quantificato in Euro 9.097.07. Ha contestato la ritenuta prescrizione relativa all’attività di progettazione che era stata svolta in due fasi in seguito alla variante tecnica e suppletiva dei lavori approvata dal Comune con Delib. 22 luglio 1994. Ha ribadito inoltre che la prescrizione era stata interrotta dalla richiesta di pagamento del 19 luglio 1993 e dal successivo atto di citazione del 13 gennaio 1994.

7. Si è costituito il Comune che ha chiesto il rigetto del gravame e in via incidentale la dichiarazione di improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà in quanto l’attore avrebbe potuto agire nei confronti dei funzionari che hanno autorizzato illegittimamente la prestazione.

8. La Corte d’appello di Napoli accogliendo l’appello incidentale del Comune ha ritenuto che, anche per effetto della dedotta approvazione di, una delibera introduttiva di nuove categorie di lavori che hanno richiesto una nuova attività di progettazione, la fattispecie ricade temporalmente nell’ambito di applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23. In base alla predetta disposizione normativa l’effettuazione di spese è consentita all’amministrazione comunale esclusivamente se sussistono deliberazioni autorizzative adottate nelle prescritte forme di legge, divenute esecutive e assistite da impegno contabile registrato nell’ufficio di ragioneria sul competente capitolo di bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati. In assenza di tali presupposti il rapporto di prestazione di servizi intercorre fra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia autorizzato la fornitura o la prestazione d’opera, escludendosi un rapporto fra la p.a. e il privato. Secondo la Corte non può condividersi quanto ha sostenuto il Tribunale e cioè che il riconoscimento dell’utilità della prestazione, che rende proponibile l’azione, si possa dedurre implicitamente e dai comportamenti taciti dell’amministrazione. Nè che si possa attribuire il valore di riconoscimento dell’utilità della prestazione all’adozione di una delibera con la quale si decide di corrispondere il compenso al professionista. E’ invece necessario un atto formale con cui la PA riconosca il debito nei limiti dell’accertata utilità per l’ente stesso.

9. L’arch. G.G. propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi illustrati da memoria difensiva.

10. Non svolge difese il Comune di Cimitile.

Diritto

RILEVATO

che:

11. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.; del D.L. n. 66 del

1989, artt. 23 e 24 convertito in L. n. 144 del 1989, del D.L. n. 6 del 1991, art. 12 bis convertito in L. n. 80 del 1991; del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37;

del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 e art. 194, comma 1, lett. e) – Error in judicando.

12. Secondo il ricorrente la Corte d’appello si è discostata dalla recente giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. civ. S.U. n. 10798 del 26 maggio 2015) secondo cui il riconoscimento dell’utilità della prestazione può avvenire sia esplicitamente che implicitamente e, in questo ultimo caso, anche mediante utilizzazione dell’opera, secondo una destinazione rilevabile ed equivalente ad un esplicito riconoscimento dell’utilità, oppure attraverso comportamenti riferibili direttamente o indirettamente ad organi rappresentativi dell’amministrazione locale che attestino inequivocamente un giudizio positivo dell’amministrazione sull’opera. La decisione sarebbe quindi, secondo il ricorrente, in contrasto anche con la ratio sottesa alla disciplina legale dei debiti fuori bilancio che deve essere interpretata nel senso per cui il riconoscimento di tali debiti costituisce un posterius rispetto al positivo esperimento dell’azione ex art. 2041 c.c., e non un prius come ritenuto dalla Corte d’appello.

13. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.; del D.L. n. 66 del 1989, artt. 23 e 24 conv in L. n. 144 del 1989, D.L. n. 6 del 1991, art. 12 bis conv in L. n. 80 del 1991; D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 e art. 194, comma 1, lett. E – Error in judicando.

14. Secondo il ricorrente la Corte d’appello ha errato nel ricondurre la fattispecie nell’alveo del D.L. n. 66 del 1989, art. 23in quanto l’incarico è stato conferito al ricorrente prima del 12 giugno 1990, data che il D.L. n. 6 del 1991, art. 12 bis ha fissato come limite temporale di applicazione della succitata normativa.

15. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.

16. Secondo il ricorrente la Corte d’appello ha errato nel ritenere implicitamente assorbito il motivo d’appello proposto dal ricorrente con cui si censurava la declaratoria di prescrizione dell’azione da parte della sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare prescritta l’azione ex art. 2041 c.c., con ” riferimento all’arricchimento dell’amministrazione derivante dall’attività di progettazione. Infatti l’attività di progettazione e di direzione costituivano una prestazione inscindibile resa in adempimento di un incarico unitario. L’attività di progettazione e direzione lavori non è frazionabile nè ai fini della giurisdizione, come afferma la giurisprudenza della Corte dei Conti, nè per l’accertamento della autonomia delle prestazioni, con la conseguenza della infondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 2041 c.c. anche relativamente alla fase della progettazione. In ogni caso il ricorrente rileva che la prescrizione era stata interrotta con lettera del 19 luglio 1993 e con l’azione in giudizio per ottenere il saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione dei lavori. Infine la Giunta municipale con Delib. 22 luglio 1994 aveva approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori e riconosciuto la necessità di una nuova progettazione affidata al ricorrente. Tale delibera costituiva un atto di riconoscimento del debito dell’amministrazione a partire del quale la Corte di appello avrebbe dovuto far decorrere la prescrizione.

Ritenuto che:

17. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

18. Il richiamo della giurisprudenza sul riconoscimento dell’utilitas non è decisivo in quanto, ancora di recente, questa Corte ha riaffermato che l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale Delib. di assunzione di impegno contabile D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 191 comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile, nei confronti dell’ente, l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che l’ente non riconosca “a posteriori” il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. predetto (Cass. civ., sez. ordinanza n. 12608 del 19 maggio 2017, cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n. 18567 del 21 settembre 2015 e n. 15415 del 13 giugno 2018 secondo cui “in tema di spese comunali fuori bilancio, qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell’ente, si determina una frattura “ope legis” del rapporto di immedesimazione organica, sicchè il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A., si costituisce tra il privato e l’amministratore. Quest’ultimo peraltro può agire nei confronti della P.A. ai sensi dell’art. 2041 c.c., avendo solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento senza che sia necessario alcun riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ente e salva la possibilità, per quest’ultimo, di dimostrare che l’arricchimento sia stato non voluto, non consapevole ovvero imposto”).

19. La Corte di appello con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede ha ritenuto che la disciplina di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 si applichi all’attività svolta dall’arch. G. in seguito alla Delib. 22 luglio 1994, n. 264 introduttiva di nuovi lavori non previsti dal contratto, in quanto vi è una netta soluzione di continuità fra l’attività eseguita in adempimento di tale delibera e quella antecedente. La Corte di appello ha valorizzato quel dato di discontinuità che emerge dalla stessa narrazione del ricorrente secondo cui la perizia di variante tecnica e suppletiva del 1994 sconvolse il piano economico dei lavori determinando l’esigenza della redazione di un nuovo e diverso progetto.

20. Il terzo motivo è inammissibile perchè propone delle censure relative alla decisione di merito e alla motivazione che l’ha giustificata. In particolare anche con questo motivo il ricorrente si duole, al fine di contestare la eccepita e riconosciuta prescrizione delle prestazioni ricadenti nella normativa antecedente al 12 giugno 1990, della mancata valorizzazione del carattere unitario dell’incarico professionale svolto. Inoltre, come si è detto, il ricorrente attribuisce alla Delib. del 1994 un carattere di riconoscimento del credito maturato sino ad allora che non risulta affatto dal contenuto di tale delibera per come è stato rappresentato nello stesso ricorso. Infine il ricorrente si riferisce a pretesi atti interruttivi senza indicare se tali atti risultino oggetto di uno specifico motivo di appello. Dalla stessa esposizione in fatto del ricorrente si evince che il Tribunale di Nola ha ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione di arricchimento senza causa non può ritenersi utilmente interrotto da atti posti in essere in relazione ad altre controversie, aventi diversa causa petendi e diverso petitum, perchè gli atti interruttivi devono essere pertinenti all’azione proposta di ingiustificato arricchimento. Non risulta dalla sentenza della Corte di appello che una tale espressa statuizione sulla rilevanza dei pretesi atti interruttivi sia stata impugnata dall’odierno ricorrente.

21. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA