Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2879 del 12/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2879 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 12/02/2016

ORDINANZA
sul ricorso 27263-2014 proposto da:
TIRITIELLO CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE
DI BENEDETTO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 726/27/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA del 10/03/2014, depositata il 25/03/2014;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
In fatto
La contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della
sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello di Equitalia ed in riforma della

sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto
dalla contribuente avverso atto d’iscrizione ipotecaria; la CTR, in
particolare, precisato che l’iscrizione ipotecaria non rientra nell’ambito
dell’esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la
regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico
necessario la notifica di una intimazione di pagamento ex art. 50 dpr
60271973..
Equitalia non resiste
In diritto
Con il primo motivo la contribuente, denunziando —ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50 dpt 602/73,
rileva che, come affermato da Cass. sez. unite 19667/2014, l’iscrizione
ipotecaria non può comunque essere eseguita senza essere preceduta
da alcuna comunicazione al contribuente, così come invece avvenuto
nel caso di specie.
Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due
(concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000-il
secondo- e degli artt. 26 e 49 dpr 602/1973 nonchè 156 cpc —il terzo).
E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione
forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione
forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la
necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50,
Ric. 2014 n. 27263 sez. MT – ucl. 20-01-2016
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m

secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi
in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla
notifica della cartella di pagamento” (Cass. sez. unite 19667/2014); va,
tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite
nella su citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte,

immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella
formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime
antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione
preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis dpr
602/73, introdotto con d.l. 70 del 2011), deve comunicare al
contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al
medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con
analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77,
comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio
2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in
trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento,
dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio
endoprocedimentale comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per
violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito
anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca
l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale
d’illegittimità”; come è stato poi precisato da questa Corte, la citata
sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che
spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che
può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di
ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio; e non
assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non
Ric. 2014 n. 27263 sez. MT – ud. 20-01-2016
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l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni

invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti,
utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf.
Cass. 4917/2015, secondo cui “la generale rilevanza del contradditorio
procedimentale … non consente di accogliere il motivo di ricorso,
calibrato sull’omissione dell’intimazione del dpt 602/73, art. 50”).

dedotta in corso di causa), sicché, in applicazione dei su esposti
principi, attesa l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per omessa
attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, va
accolto il primo motivo ricorso, con assorbimento degli altri, e va
quindi cassata l’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, h causa va poi decisa nel merito, con
l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto in primo grado dal
contribuente.
In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite sulla
questione controversa, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite
P. Q. M.
La Cotte accoglie il primo motivo ricorso; assorbiti gli altri; cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo proposto in primo grado dal contribuente; dichiara
compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 20-1-2016
Il Pieidente

Nel caso di specie è pacifica l’assenza anche di tale comunicazione (mai

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