Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2879 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2879 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13978-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SERFIN EUROPA DI MANCA ANTONIO E C SNC;
– intimata avverso la sentenza n. 421/1/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI, depositata il
09/12/2014;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per

CTR Sardegna indicata in epigrafe che, in accoglimento
dell’appello proposto dalla società Ser.fin Europa di Manca
Antonio e c. snc, ha annullato le iscrizioni a ruolo impugnate in
primo grado;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la società
intimata e che, con ordinanza n. 9544/17, questa Corte ha
disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per acquisire
il fascicolo di merito;
Rilevato che il procedimento può essere definito con
motivazione semplificata;
Considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce
la violazione dell’art. 100 c.p.c., poiché la contribuente era
priva di interesse a fare valere la nullità delle iscrizioni a ruolo,
avendo ottenuto dal giudice di primo grado l’accoglimento della
domanda relativa alla nullità delle cartelle emesse sulla base
dei ruoli;
Considerato che la censura è infondata;
Considerato che, come chiarito dalle S.U. di questa Corte Cass. S. U. n. 19704/2015- il ruolo è atto impugnabile,
coincidendo il termine di impugnazione con quello della
“notificazione della cartella di pagamento”, conseguendone che
il debitore, a seconda del suo interesse, può impugnare sia il
“ruolo” che la “cartella di pagamento” contemporaneamente,
ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l’ovvio
corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti
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cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla

precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti e
quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta
necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo
determina necessariamente la nullità anche della cartella,
questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e,

Considerato che erra, pertanto, l’Agenzia nel ritenere privo di
interesse l’appello proposto dalla parte contribuente che,
avendo impugnato il ruolo e le cartelle, come nel caso di
specie, abbia ottenuto dal giudice di primo grado
l’accoglimento della domanda concernente l’annullamento delle
cartelle e si sia vista invece dichiarare inammissibile la
richiesta di annullamento del ruolo;
Considerato che rispetto a tale ultima pretesa persiste
comunque un interesse della parte solo parzialmente vittoriosa
ad ottenere l’accoglimento del motivo di impugnazione teso ad
ottenere l’accoglimento dell’originaria domanda sul punto
spiegata;
Considerato che detto interesse della società contribuente
appellante, d’altra parte, non poteva affatto escludersi all’atto
della proposizione dell’appello, in relazione all’eventuale
impugnazione della sentenza di primo grado da parte
dell’ufficio con riguardo alla statuizione relativa alla ritenuta
nullità delle cartelle affermata in via autonoma dal primo
giudice;
Considerato che con il secondo motivo di ricorso si prospetta la
violazione dell’art. 24 d. Igs. n. 546/1992, in relazione
all’introduzione, per la prima volta nelle memorie conclusionali
di primo grado, dell’eccezione relativa alla mancata prova della
regolarità della notifica degli atti presupposti;
Considerato che la censura è fondata;
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pertanto, “dipendente” dallo stesso;

Considerato che ‘il contenzioso tributario ha un oggetto
rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso
l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali
costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede
l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla

1992’ (Cass. n. 22662 del 24/10/2014);
Considerato pertanto che il giudice d’appello, attesa la
particolare natura del giudizio, non può decidere la
controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta
con l’originario ricorso introduttivo (Cass.
n. 15769 del 23/06/2017);
Considerato che il giudice di seconde cure, nel valutare
un’eccezione non tempestivamente dedotta col ricorso
introduttivo, nella specie relativa alla irregolare notifica degli
atti presupposti, ha fatto malgoverno dei principi elaborati da
questa Corte;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si
prospetta la violazione degli artt. 22, 57 e 58 d. Igs. n.
546/1992, è manifestamente fondato;
Considerato che ha infatti errato il giudice di appello nel non
consentire la produzione in appello di documenti prodotti in
fotocopia dall’Ufficio, dovendosi dare continuità ai principi, di
segno opposto, espressi in modo consolidato da questa Corte.
Ed infatti, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi
documento, pur se già disponibile in precedenza (Cass. n.
22776/2015);
Considerato che, per altro verso, in relazione alla seconda
parte della censura esposta nel medesimo motivo, la
produzione, di documenti in copia fotostatica costituisce
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preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del

modalità idonea per introdurre la prova nel processo tributario,
atteso che, ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., è onere dell’altra
parte contestarne la conformità all’originale, in presenza della
quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del
documento in originale ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n.

conformato il giudice di appello;
Considerato che, in conclusione, in accoglimento del secondo e
del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
della Sardegna anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il
primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della
Sardegna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 20.12.2017 in Roma.

546/1992-cfr.Cass.n.8446/2015- e che a tali principi non si è

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