Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28789 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28789 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3582-2013 proposto da:
NOTARI MARIO NTRMRA64H23F205F, elettivamente domiciliato
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avv. CAPE’ PAOLO, giusta procura alle liti in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE quale successore dell’AGENZIA
DEL TERRITORIO in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 97/12/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 7.5.2012, depositata il 16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Paolo Capé che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 03582 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sig. Mario Notari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia 97/12/12 del 16 luglio
2012 che respingeva l’appello del
contribuente affermando la legittimità del nuovo classa mento di un immobile di pertinenza del
contribuente.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare —secondo il relatore- infondato in quanto la sentenza di merito afferma che
l’atto amministrativo contiene “tutti i riferimenti normativi utili a comprendere l’iter del processo di
revisione dei classa menti e le modalità con cui l’Ufficio ha dato attuazione alla normativa”. E
questa asserzione trova rispondenza nel contenuto dell’atto di ri-classamento come riportato nel
ricorso del contribuente.
Appare quindi soddisfatto il requisito motivazionale richiesta da questa Corte con la sentnza n.
9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre 2012, n. 19968 del 14
novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se
il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 11. 311/04, in ragione
di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione
di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335
dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui
l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e
valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone
comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo
scostamento.
Per quanto attiene poi al merito della controversia la CTR ha adeguatamente spiegato perché il
rilassamento appaia congruo ed adeguato.
Il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla Pubblica udienza della VI T.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 4 dicembre 2013
sidente e relatore

Oggetto Classamento Catastale
R.G. 3582/2013
RICORRENTE: Mario Notari
INTIMATO: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate

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