Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28789 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22089/2010 proposto da:

D.M.R. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), G.I. (OMISSIS), D.

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI ATTILIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAONE Carlo, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A. (OMISSIS), TU.AL.

(OMISSIS) nella loro qualità di eredi di T.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo

studio dell’avvocato MOSCARINI Lucio V., che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUSSO DOMENICO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1210/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.11.09, depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Carlo Paone che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Domenico Russo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza n. 26688/05 della Corte di Cassazione, ha accolto l’appello proposto da T. G. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 98/98 ed ha adottato, nel merito, le statuizioni consequenziali; ha compensato le spese del primo giudizio di appello ed ha condannato i convenuti in riassunzione al pagamento delle spese del giudizio di rinvio;

col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 cod. proc. civ., per essere stata la citazione in riassunzione notificata personalmente alle parti e non ai loro difensori;

il motivo è infondato atteso quanto disposto dall’art. 392 cod. proc. civ., comma 2,; col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 e conseguente nullità della sentenza e del procedimento, perchè l’atto di citazione in riassunzione è stato notificato mediante il servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario di Lanciano, che sarebbe incompetente per le notificazioni a mezzo posta, ai sensi delle norme su richiamate;

anche questo motivo è infondato, attesa la giurisprudenza di questa Corte relativa all’interpretazione da dare alle norme delle quali si assume la violazione (cfr. Cass. S.U. 23 marzo 2005 n. 6217, nel senso che ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto successivamente, anche Cass. n. 322/07) e considerato che, nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione è stata eseguita in Lanciano dall’ufficiale giudiziario addetto a tale sede”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

La condanna alle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano, in favore di T.A.M. e Tu.Al., nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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