Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28788 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22084/2010 proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato FACCIOTTI

Leopoldo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FRIGO CARNI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1134/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.2.2010, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da FRIGO CARNI s.r.L ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da G.M., ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 852 del 1992, ed ha condannato l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante;

col primo motivo di ricorso mene dedotta la violazione e falsa applicazione art. 342 cod. proc. civ., comma 2, artt. 163 bis e 350 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per essere stata la citazione in appello notificata in data 4 marzo 2005, fissando la prima udienza dinanzi alla Corte territoriale il 26 maggio 2005, quindi in violazione del termine di novanta giorni di cui alle norme citate; aggiunge il ricorrente che la prima udienza di comparizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma si sarebbe tenuta il 28 aprile 2005, rendendo così ancorpiù “palese” la violazione delle norme citate;

il motivo è infondato, sotto il primo profilo, atteso che il presente giudizio è stato introdotto quando era ancora vigente il testo dell’art. 163 bis cod. proc. civ., che prevedeva che tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza di comparizione dovevano intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni (essendo stata la modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 marzo 2006; lo stesso motivo è inammissibile, sotto il secondo profilo……omissis… col secondo motivo di ricorso viene dedotta inalazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello condannato l’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, senza motivare in merito ai criteri di liquidazione di spese, competenze ed onorari: mene dedotto il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, laddove la censura è invece palesemente riferita al vizio di motivazione; nè risulta compiutamente dedotto il vizio di inosservanza dei limiti tariffari, al quale è fatto soltanto cenno nell’illustrazione del motivo, che, in sè, e riferita esclusivamente alla mancanza di motivazione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Giova aggiungere che il primo motivo di ricorso, oltre che infondato, è inammissibile per mancanza di autosufficienza poichè non risulta riportato in ricorso il testo dei verbali di udienza, dai quali dovrebbe risultare che la prima udienza dinanzi al giudice d’appello si sarebbe tenuta “anticipatamente” rispetto alla data di legge ed anche rispetto alla data fissata in citazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi difesa la società intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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