Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28788 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6608/2019 proposto da:

K.A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Rita Barbara, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1590/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, K.A.A., cittadino del Ghana, ha adito il Tribunale di L’Aquila impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Per quanto è dato comprendere dal brano della decisione di primo grado contenuta nella pag. 2 del ricorso il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Ghana in seguito a generiche minacce di morte da parte dei vicini per aver incendiato il loro campo coltivato a cacao.

Con ordinanza del 7/4/2017 il Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da K.A.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di L’Aquila, a spese compensate, con sentenza del 5/9/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto K.A.A., con atto notificato il 4/3/2019, svolgendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione della valutazione illogica tradottasi in errata ricostruzione del fatto e conseguente errore di diritto.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), per non aver la Corte di appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dalla situazione di violenza indiscriminata in atto nel suo Paese.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai fini del riconoscimento della protezione umanitari.

3.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con memoria del 20/5/2019 al solo fine di prender parte ad eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, richiede a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione contenga l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

1.2. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 2, n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 – 01; Sez. U, n. 22575 del 10/09/2019, Rv. 655112 – 01).

Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente (Sez. 6 – 3, n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924 – 01).

La prescrizione è volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara ricostruzione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5, n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01).

1.3. Nella fattispecie non sussiste una vera e propria mancanza “grafica”dell’esposizione richiesta dalla legge perchè dopo l’indicazione della pronuncia impugnata e la sintesi dei motivi e prima della deduzione dei motivi di ricorso, esposti a partire dalla pagina 4, il ricorrente dedica le pagine 2 e 3 allo svolgimento del processo di primo e di secondo grado.

E tuttavia il ricorrente non indica quali fossero state le sue dichiarazioni alla Commissione territoriale nè quali fossero le ragioni esposte nel ricorso di primo grado in base alle quali aveva richiesto il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria: se il petitum in qualche modo può essere ricavato dal contenuto dell’ordinanza 7/4/2017 contenente la decisione di primo grado trascritta dal ricorrente, quel che non si può desumere è quale fosse esattamente la causa petendi fatta valere e quali fossero le allegazioni in fatto in forza delle quali la protezione era stata richiesta.

L’unico spunto, davvero embrionale e del tutto insufficiente, può essere colto nella frase dell’ordinanza di primo grado che fa cenno a “una generica situazione di minaccia di morte per aver incendiato il campo dei vicini coltivato a cacao”.

1.4. L’esposizione non può neppure essere ricavata in via indiretta attraverso la lettura dei motivi di ricorso, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ed è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Sez. 3, n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01; Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01).

1.5. La lettura dei motivi non consente di operare tale ricostruzione poichè il primo motivo alberga incomprensibili riferimenti alle dichiarazioni del ricorrente circa il numero dei figli, alle attività di “figure politiche dello Stato che forniscono armi ai giovani per dedicarsi alla violenza politica”, a una “minaccia di morte perchè non è riuscito ad onorare il debito contratto per aver provocato un incendio al vicino campo di cacao”.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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