Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28788 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 09/11/2018), n.28788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Carbonera, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avv. Luigi Manzi (fax n. 06.3211370, p.e.c.

luigimanzi.ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, unitamente

all’avv. Primo Michielan (p.e.c.

brimomichielan.pec.ordineavvocatitreviso.it, fax n. 041/5901340);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.E., F., G., Gi., T., elettivamente

domiciliati in Roma, via Barnaba Tortolini 13, presso lo studio

dell’avv. Mario Ettore Verino che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso, e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/85344882

e la p.e.c. marioettoreverino.ordineavvocatiroma.org;

– intimata –

avverso la sentenza n. 244/13 della Corte di appello di Venezia,

emessa il 12 novembre 2012 e depositata il 7 febbraio 2013, nella

causa iscritta al n. R.G. 21752/13.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con atto di citazione, notificato in data 9 giugno 2011, il Comune di Carbonera ha proposto, davanti alla Corte d’appello di Venezia, opposizione alla stima operata dalla Commissione Provinciale di Treviso in complessivi Euro 112.997,50 (di cui 82.575,00 Euro quale valore dell’area ablata di mq. 3303, e 30.422,50 Euro per il deprezzamento dell’area residui mq. 12.169) relativamente all’esproprio di un terreno dei Signori S.. Ha rilevato il Comune che la Commissione aveva accertato un valore contrastante con la natura non edificabile del terreno, derivante sia dalla precedente destinazione urbanistica (FC, zona attrezzata a parco per gioco e sport) che da quella successiva e attuale (FA, area destinata alla realizzazione di un “polo scolastico”) mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 40, comma 1 del T.U. in materia di espropriazioni, trattandosi di area edificabile e coltivata, con conseguente determinazione del valore dell’area sulla base dei valori agricoli medi. Inoltre la Commissione avrebbe erroneamente attribuito agli espropriati la somma di 30.422,50 per il deprezzamento dell’area residua.

2. La Corte di appello ha respinto l’opposizione, attribuendo all’area in questione, sulla base dell’accertamento peritale eseguito nel corso dell’istruttoria, un valore equivalente a quello riconosciuto dalla Commissione, pari a 25,00 Euro al metro quadrato per l’area ablata, corrispondente al valore agricolo maggiorato “essendo stata accertata la sua utilizzabilità in concreto per attività cosiddette intermedie”. La Corte territoriale ha utilizzato altresì, ai fini del computo del valore del fondo, un criterio comparativo con l’area c.d. (OMISSIS), già considerata dalla Commissione per omogeneità delle caratteristiche, pervenendo a un aumento del valore rispetto a tale area (da 20 a 25 Euro per metro quadrato) “per le migliori sue qualità intrinseche”. I giudici della Corte d’appello hanno confermato la congruità della liquidazione anche in riferimento “all’ulteriore indennizzo riconosciuto per perdita di valore dell’area residua, ed alla maggiorazione sempre dovuta per legge, trattandosi di espropriati-coltivatori diretti dl terreno”. Sono state prese in considerazione in sede di valutazione, sulla scorta degli accertamenti mediante c.t.u. “sia le maggiori difficoltà di coltivazione, sia l’inutilizzabilità della parte residua dei mappali oggetto di esproprio”.

3. Propone ricorso per cassazione il Comune di Carbonera affidandosi a quattro motivi.

4. Si difendono con controricorso i Signori S..

5. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RILEVATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 40, comma 1 e l’omesso esame di fatto decisivo. Il Comune ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 40, comma 1 del Testo Unico, non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 e ritiene che conseguentemente la Corte di appello avrebbe dovuto basarsi, in presenza di area non edificabile e coltivata, sul valore agricolo medio idoneo a tenere conto della incidenza della espropriazione nei riguardi dell’azienda agricola della quale il fondo è elemento costitutivo.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 40, comma 1, l’omesso esame di un fatto decisivo nonchè la illegittimità del metodo sintetico comparativo per assenza di significatività degli elementi comparati. La parte ricorrente lamenta la violazione del principio secondo cui il valore di indennizzo non può superare il valore che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento urbanistico. Il Comune rileva anche che i giudici di merito hanno errato nell’utilizzare come parametro comparativo un’area disomogenea e di estensione maggiore, comparandone il valore ed aumentandolo per aggiungere le premialità di maggiorazione e triplicazione dovute D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44. Ancora, la Corte territoriale avrebbe erroneamente rivalutato secondo gli indici ISTAT il prezzo di compravendita del 2004 sino all’attualità senza considerare che il decreto di trasferimento risaliva al 2009; peraltro i giudici veneziani non hanno indicato le ragioni per le quali hanno disatteso i valori agricoli di cessione di aree non edificabili similari nello stesso comune pari a 6,05 Euro al metro quadrato; infine hanno omesso di comparare i valori documentati di cessione bonaria del 2008 praticati per gli altri comproprietari e relativi al medesimo fondo.

7. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 sull’espropriazione parziale e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1 e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Il Comune contesta il riconoscimento di una somma aggiuntiva per il deprezzamento dell’area residua. Secondo la parte ricorrente nel caso di specie non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 33 del suddetto D.P.R. producendosi altrimenti una erronea duplicazione dell’indennità, essendo i criteri generali assorbiti da quelli speciali di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1.

8. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 4 e violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31 e degli artt. 2083 e 2135 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo e cioè la inesistente qualità di coltivatore diretto degli opposti. Secondo la parte ricorrente, per la qualifica di coltivatore diretto non è sufficiente la diretta coltivazione del fondo, ma è necessario anche che l’attività di coltivazione sia esercitata professionalmente rappresentando fonte esclusiva o parziale di reddito. Nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal Comune, gli opposti, esercitano altre attività professionali dalle quali traggono i loro mezzi di sussistenza, mentre è carente la prova di una concreta attività di coltivazione diretta.

Ritenuto che:

9. I primi tre motivi del ricorso che devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione sono infondati.

10. In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 25314 del 25 ottobre 2017 con riferimento a una fattispecie nella quale la sentenza impugnata, sia in ordine all’indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita del bene aveva utilizzato il criterio, superato dallo jus superveniens, del valore agricolo medio). La sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011 ha rilevato che il criterio del valore tabellare, previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, prescinde dai requisiti specifici del bene espropriato in quanto ha un carattere astratto che non soddisfa il requisito del “ragionevole legame” col valore di mercato del bene, richiesto dalla giurisprudenza della C.E.D.U. e con il dettato costituzionale (art. 42 Cost.) del “serio ristoro”.

11. La determinazione dell’indennità di espropriazione deve avvenire sulla base dell’accertamento delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto espropriativo e non della contrapposizione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ove la natura edificatoria sia del tutto esclusa in applicazione del parametro stabilito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, perchè l’area risulti sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale o regionale od alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio che abbia precluso il rilascio di atti abilitativi della realizzazione di edifici manufatti di natura privata, deve essere applicato, in virtù dea) ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, il criterio del valore venale pieno considerando, a tale fine, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria – parcheggi, depositi, chioschi, ecc.-, purchè assentite dalla normativa vigente (Cass. civ. sez. 1 n. 24150 del 13 ottobre 2017). Deve pertanto ritenersi che anche per i suoli qualificabili come non edificatori per la loro sottoposizione a vincoli conformativi che siano di fatto utilizzati come terreni agricoli il sistema indennitario deve essere coerente al valore venale del bene.

12. Deve poi ritenersi corretto, in quanto espressione di un potere discrezionale del giudice, finalizzato a una attendibile quantificazione del valore del bene espropriato, il riferimento e l’applicazione, da parte della Corte di appello, del metodo sintetico-comparativo (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 6243 del 31 marzo 2016). Le censure relative alla comparazione con la cd. area (OMISSIS), oltre che attinenti al merito della valutazione riservata alla Corte di appello, non colgono nel segno sotto il profilo motivazionale avendo la Corte distrettuale indicato elementi congruenti ai fini della comparazione quale l’identica destinazione dei due fondi, la loro contiguità e similarità e la recente cessione alla p.a. dell’area (OMISSIS) per un prezzo di 20 Euro al mq. (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 4210 del 16 marzo 2012).

13. Allo stesso modo devono ritenersi attinenti al merito le censure relative al mancato rilievo accordato dalla Corte di appello ad altri elementi comparativi rispetto ai quali la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non decisivo il confronto (ubicazione, caratteristiche soggettive degli espropriati che hanno inciso radicalmente sulla attribuzione del valore in sede di cessione).

14. La censura relativa alla pretesa duplicazione del ristoro riconosciuto ai sigg.ri S. a titolo di riduzione del valore dell’area residua è infondata se si prescinde dall’applicazione di criteri automatici e astratti, cui fa riferimento il Comune nel terzo motivo di ricorso, non più praticabili dopo la più volte citata pronuncia della Corte Costituzionale. In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno (Cass. civ. sez. 1, n. 26357 del 7 dicembre 2011). Nella specie attraverso la C.T.U. e le deposizioni testimoniali è stata verificata la incidenza negativa diretta, derivata dal distacco della parte espropriata, sul valore dell’area residua specificamente in termini di ridotta capacità di coltivazione del fondo e in alcune zone di assoluta inutilizzabilità.

15. Infine la censura attinente alla pretesa rivalutazione secondo indici Istat del prezzo di compravendita dell’area oggetto di comparazione sino all’attualità, senza tenere conto della emissione del decreto di trasferimento nel 2009, non trova riscontro nella sentenza impugnata che ha confermato la determinazione dell’indennità di esproprio quale operata dalla Commissione provinciale di Treviso in data 4 maggio 2010 e ha ordinato il deposito della predetta somma maggiorata degli interessi legali dal decreto di esproprio fino al saldo. Nella parte finale della motivazione la Corte di appello ha del resto ribadito che la stima della Commissione va confermata perchè ha tenuto conto del valore di mercato dell’area, del deprezzamento della proprietà residua e della qualifica di coltivatori diretti degli espropriati.

16. E’ invece fondato il quarto motivo perchè la Corte di appello ha riconosciuto la maggiorazione prevista per gli espropriati coltivatori diretti sulla base del generico riferimento all’istruttoria e della generica affermazione per cui tutti i sigg.ri S. sono dediti abitualmente alla coltivazione dei campi con il lavoro proprio e dei familiari senza esaminare la documentazione previdenziale da cui non risulta se non per periodi molto risalenti nel tempo il versamento dei contributi all’INPS. La sentenza non appare neanche conforme sotto questo profilo al contesto normativo e giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 4784 del 26 marzo 2012) secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, l’erogazione concreta dell’indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, è condizionata dalla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonchè dall’esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell’art. 2697 c.c..

17. Il ricorso va quindi respinto per quanto riguarda i primi motivi e accolto relativamente al quarto motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Venezia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA