Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28787 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28787 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13589-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GESAC – GESTIONE SERVIZI AEREOPORTI CAMPANI SPA
03166090633 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo
studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 89/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 4.11.09, depositata 11 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO
BOGNANNI;

riporta agli scritti ed in subordine chiede la trattazione del ricorso in
pubblica udienza.

Ric. 2011 n. 13589 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Pierluigi Giammaria che si

cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 89/29/10, depositata il 21 aprile 2010, con la quale, rigettato l’appello della
medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione
della società G.E.S.A.C. Gestione Servizi Aeroporti Campani Spa.,
relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Iva, Irpeg ed
Irap per il 2002, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la sentenza di prime cure era motivata
esaustivamente, e le relative osservazioni erano perciò da condividere, con la conseguenza che le operazioni e servizi svolti dalla contribuente negli aeroporti di quella regione erano esenti
dall’Iva, trattandosi di attività di carattere essenziale. Quanto
alla penalità versata, essa doveva considerarsi non un costo, bensì come capitale, che semmai andava ammortizzato in diverse annualità, e non piuttosto in una sola, e cioè il 2002. La G.E.S.A.C.
resiste con controricorso, ed ha depositato memoria;
2. ritenuto che appare opportuno che il ricorso venga discusso
in pubblica udienza, data anche la particolare natura delle que
stioni giuridiche che esso comporta;
P.Q.M.
La Corte
Dispone che il ricorso venga discusso in pubblica udienza
presso la quinta Sezione civile, e a tal fine rinvia il processo a
nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 dicembre 2013.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13589/11
Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società G.E.S.A.C. Gestione Servizi Aeroporti Campani Spa.
Oggetto: opposizione accertamento per Iva,
Ordinanza
La Corte
1. Rilevato che L’agenzia delle entrate propone ricorso per

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