Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28787 del 30/11/2017

Cassazione civile, sez. lav., 30/11/2017, (ud. 27/06/2017, dep.30/11/2017),  n. 28787

Fatto

RILEVATO

1. che con la sentenza n. 306 in data 15.6.2012 la Corte d’appello di Brescia ha respinto gli appelli proposti dall’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate avverso le sentenze di primo grado, che l’avevano condannata a pagare a B.G., G.C. e Gh.Ca., dirigenti medici dipendenti dell’Azienda, addetti alla UO di Patologia Neonatale, il compenso correlato al lavoro prestato oltre l’orario ordinario di lavoro, oltre quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato;

2. che la Corte territoriale ha ritenuto che: l’art. 65, comma 3 del CCNL del comparto Area Dirigenza Medica Medica e Veterinaria non trovava applicazione perchè il rapporto di ciascuna dei dirigenti medici appellate si era svolto secondo un’organizzazione del lavoro del tutto diversa ed incompatibile rispetto alla fattispecie regolata dall’art. 65, comma 3 del CCNL, in quanto il superamento dell’orario di lavoro al quale la clausola pattizia si riferiva era solo quello collegato alla realizzazione di obiettivi; la norma non poteva trovare applicazione nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui il ricorso massiccio al lavoro straordinario aveva costituito strumento ordinario per far fronte alla scopertura di organici ovvero ad organici insufficienti per il soddisfacimento delle esigenze del servizio; era irrilevante la circostanza della mancata copertura dei posti letto assegnati in quanto ciascuna delle appellate era stata addetta anche ad altri reparti e, comunque, il numero dei medici era insufficiente a prescindere dal numero dei posti letto assegnati;

3. che avverso detta sentenza l’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate (anche Azienda, di seguito) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso B.G., Gh.Ca., G.C..

Diritto

CONSIDERATO

4. che con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 e art. 65, comma 3 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria in data 5.12.1966, art. 14 del CCNL della stessa area in data 3.11.2005, del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.;

5. che con il primo motivo la ricorrente sostiene, in sintesi, che la contrattazione collettiva richiamata in rubrica ha escluso il diritto del dirigente medico al pagamento del lavoro straordinario, prevedendo un trattamento globale onnicomprensivo e stabilendo che l’eventuale superamento dell’orario di lavoro è comunque compensato dalla retribuzione di risultato, da sempre erogata in favore di ciascuna delle controricorrenti;

6. che con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che: gli obiettivi da raggiungere erano stati “confezionati su misura” in relazione alle risorse disponibili; i criteri di accreditamento regionale non erano sindacabili da parte del giudice ordinario; le prestazioni rese dalle controricorrenti avevano avuto ad oggetto la normale e routinaria attività di reparto programmata; le quote retributive aggiuntive attribuite al dirigente medico costituiscono elemento compensativo della globale prestazione di lavoro; non sussisteva la formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario di servizio;

7. che in via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalle controricorrenti con riguardo ad entrambi i motivi del ricorso; questi, seppure formulati con una tecnica espositiva di non immediata agevole lettura (alla trascrizione di stralci di precedenti favorevoli della stessa Corte di Appello segue quella di brani della decisione impugnata, collegate fra loro dalle prospettazioni difensive), soddisfano l’esigenza di specificità e completezza imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 perchè colgono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la censurano con argomenti idonei a confutare il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, al quale contrappongono una diversa e più corretta interpretazione della normativa contrattuale rilevante nella fattispecie.

8. che il ricorso della Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate che, per escludere la fondatezza della pretesa azionata dalle controricorrenti, fa leva sugli artt. 17, comma 2 CCNL Area Dirigenza Medica Sanitaria e Veterinaria (trasfuso nell’art. 16 del CCNL 8/6/2000 per la stessa area e nell’art. 14 del CCNL 3.11.2005), e sull’art. 65, comma 3 (non modificato dalla contrattazione collettiva dell’ 8.6.2000 e del 3.11.2005) è fondato;

9. che questa Corte nelle sentenze nn. 10322/2017, 7921/2017, 7348/2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggi dedotta in giudizio, ha ribadito il principio affermato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 9146 del 2009, secondo cui “l’art. 65 del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poichè la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli”;

10. che le pronunce del 2017 richiamate nel punto 9 di questa sentenza hanno affermato che la lettura sistematica delle norme contrattuali evidenzia che la disciplina collettiva quando ha inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo ha previsto, osservando anche che “non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario”;

11. che le decisioni innanzi richiamate hanno osservato che le parti collettive, anche al fine di armonizzare la disciplina della dirigenza medica con i principi che regolano nel settore pubblico il rapporto dirigenziale, hanno reso del tutto residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario, condizionandola, comunque, alla previa autorizzazione dell’ente datore di lavoro ed hanno rilevato che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale;

12. che nelle richiamate pronunce del 2017, relative ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.2000, è stato anche affermato che le parti collettive, nel disciplinare il “trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro “, hanno previsto, all’art. 62, la costituzione di un fondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro” (comma 2) ed al comma 3 hanno stabilito che “per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115;

13. che ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte richiamate nei punti 9 e 10 di questa sentenza il Collegio ritiene di dare continuità poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio e perchè le disposizioni contenute nel CCNL del 31.11.2005 non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (Cass. n. 8958/2012);

14. che l’art. 60 del CCNL del 3.11.2005 dispone che nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno, l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica, il CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al 2^ biennio economico 1996 1997, il CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica;

15. che l’art. 14, dopo avere ribadito che i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, e che i volumi prestazionali, richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse, vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, dispone che l’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato e che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G)”;

16. che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento;

17. che ai richiamati principi di diritto non si è attenuta la Corte territoriale, che ha ritenuto fondata la domanda azionata con il ricorso di primo grado, pur non essendovi contestazione fra le parti in merito alla avvenuta liquidazione della retribuzione di risultato e alla assenza di una espressa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, sicchè la domanda deve essere rigettata nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

18. che le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito vanno compensate in quanto i ricorsi di primo grado sono stati proposti in data antecedente alle pronunce di questa Corte che hanno interpretato le disposizioni contrattuali qui rilevanti;

19. che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delle controricorrenti.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande.

Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Condanna le controricorrenti a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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