Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28787 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21603/2010 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VALORI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZOMPI’ Francesco giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5/C, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLI MARIUCCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

PALAMA’ Biagio Salvatore, COLUCCELLO ADA CAROLINA giusta procura a

margine del controricorso;

– controncorrente –

E contro

BANCOLINI SRL, BANCA POPOLARE PUGLIESE A RL, ADVANCING TRADE SPA,

SOBARIT SPA, F.F., FIDUCIARIA ARTIGIANA COOPERATIVA,

M.W.A., BANCA VINCENZO TAMBORINO SPA, SPEI LEASING

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 294/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE de

19/02/2010, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B. V. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato l’opposizione agli atti, esecutivi proposta dal B., debitore esecutato nella procedura esecutiva promossa da Cooperativa Artigiana di Casarano (in cui erano intervenuti altri creditori), avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta per ottenere la sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ.;

il ricorso per cassazione è svolto con un unico motivo relativo alla violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., per essere stata l’opposizione proposta erroneamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi piuttosto che come opposizione avverso “l’esecuzione in sè”;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto, relativa all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte per la quale essa va fatta alla stregua della qualificazione dell’azione resa dal giudice a quo, a prescindere da ogni indagine sulla correttezza della medesima (cfr., oltre alla giurisprudenza citata in sentenza, anche Cass. n. 4001/06, n. 15374107 ed altre);

il ricorso non offre elementi per mutare detta giurisprudenza”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La condanna alle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano, in favore di C.V., nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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